REGOLAMENTI INTERNI OPERATIVI

Sori 1.1.95

Aggiornamenti:
30.11.1997
01.01.2002
12.11.2003
11.01.2004
31.10.2007
07.11.2011
16.01.2017

INDICE

NORME GENERALI
Dei beni dell’Associazione
Dei beni dei Soci
Disciplinare

Appendice A : Regolamento per le elezioni degli organi direttivi dell’Associazione

Appendice B : Regolamento per la convocazione del Consiglio Direttivo (C.D.)

Appendice C : Regolamento uso locali adibiti a deposito motori

Appendice D : Regolamento uso locali adibiti a deposito attrezzi pesca e/o altro

Appendice E : Regolamento Settore subacqueo e ricarica bombole

Appendice F : Regolamento spiaggia per i Posti Barca

Appendice G : Regolamento barche e canoe sociali

Appendice H : Regolamento uso locali via Genova

Appendice I : Regolamento uso freezer

Appendice L : Regolamento Soci Familiari (art.7 Statuto)

NORME GENERALI

DEI BENI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. I Soci sono tenuti al massimo rispetto dei beni dell’Associazione.
  2. Locali: l’uso dei locali comporta il mantenimento dell’ordine e della pulizia.
  3. Verricelli :
    1. i verricelli, quando non sono in uso, devono rimanere chiusi con l’apposito lucchetto,
    2. le funi dei verricelli devono essere riavvolte dopo ogni uso.
  4. Scaletti :
    1. gli scaletti, dopo ogni uso, devono essere ritirati a distanza di sicurezza, sia per rispetto delle norme della Capitaneria di Porto, che per precauzione contro possibili infortuni a terzi e contro rischi di mareggiate,
    2. le vie di scorrimento delle imbarcazioni devono essere sempre lasciate libere, dopo i trasferimenti delle barche.
  5. Barche sociali: dopo l’uso devono essere pulite e rimesse al posto assegnato, riponendo le dotazioni nel locale apposito.

DEI BENI DEI SOCI

  1. I Soci sono tenuti al massimo rispetto dei beni degli Associati.
  2. In occasione delle mareggiate, quando si rende necessario spostare le imbarcazioni in zona di maggior sicurezza, devono essere lasciate libere le vie di scorrimento, scaletti e corridoi, onde non intralciare od impedire lo spostamento delle barche.
  3. Le imbarcazioni, alla fine delle mareggiate, devono essere riportate nella spiaggia, nell’ordine consueto, liberando le zone cittadine momentaneamente occupate.

DISCIPLINARE

In caso di gravi inadempienze alle regole dell’Associazione, il C.D. provvederà ad un richiamo scritto al socio inadempiente; a seguito di gravi e reiterate inadempienze il C.D. prenderà gli opportuni provvedimenti, come previsto dall’ultimo comma dell’art. dello Statuto.

APPENDICE A

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI

CONSIGLIO DEGLI ANZIANI ( C.d.A. )

1) Fanno parte del C.d.A., a norma dell’art. 26 dello Statuto, cinque membri eletti tra le seguenti categorie di soci: – Soci fondatori – Soci che abbiano ricoperto la carica di presidente del C.D. – Soci ordinari iscritti da almeno cinque anni.
2) Le cariche sociali previste, a norma dell’art.27 dello Statuto, sono quelle di Presidente, Vicepresidente e tre Consiglieri.
3) L’Assemblea annuale ordinaria degli Anziani elegge per alzata di mano, su proposta di almeno dieci soci, il presidente dell’Assemblea, che può essere lo stesso presidente dell’Assemblea Generale dei soci.
4) Il Presidente dell’Assemblea verifica fra i soci presenti le persone disposte a ricoprire le cariche sociali previste e procede, quindi, alle elezioni, richiedendo l’assenso sui nomi proposti, per alzata di mano.
5) Il Presidente dell’Assemblea degli Anziani comunica formalmente al Consiglio Direttivo l’esito delle elezioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)

6) Possono far parte del C.D., a norma dell’art. 31 dello Statuto, tutti i soci con diritto di voto.
7) Le cariche sociali previste, a norma dell’art. 33 dello Statuto, sono : Presidente – Vicepresidente – Segretario – Tesoriere – Responsabile di Attività Sportive – Responsabile di Attività Culturali – Responsabile di Attività di Spiaggia, nonché altre cariche che si ritenesse utile istituire.
8) La Commissione Elettorale (C.E.) raccoglie i nominativi dei soci candidati, predisponendo una apposita lista.
9) Nel corso dell’Assemblea Generale annuale ordinaria una copia della lista dovrà essere consegnata a tutti i presenti, affinché si possa procedere alle elezioni.
10) Sulla lista possono essere espresse quindici preferenze, tracciando una croce sui nominativi prescelti.
11) La C.E. , nel corso dell’assemblea, raccoglie le liste ed effettua lo scrutinio, presentando poi all’assemblea stessa i risultati delle elezioni.
12) A norma dell’art. 44 dello Statuto e su specifica delibera dell’Assemblea, il C.D. uscente può svolgere le funzioni di C.E.
13) Qualora non sia possibile predisporre una lista di candidati, la C.E., o come previsto al punto 7) il C.D., nel corso dell’Assemblea Generale annuale ordinaria, inviterà i soci presenti che desiderino entrare a far parte del C.D. a candidarsi. L’elezione, in questo caso, avverrà per alzata di mano.

APPENDICE B

REGOLAMENTO PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo, di seguito C.D., si riunisce almeno una volta al mese, come previsto dall’art. 35 dello Statuto dell’Associazione.
  2. Altre convocazioni possono aver luogo su:
    1. invito diretto del Presidente del C.D.
    2. proposta rivolta al Presidente del C.D. da parte di almeno tre membri del C.D.
  3. Il presidente fissa la data della convocazione del C.D., esponendo l’avviso relativo alle bacheche dell’Associazione.

APPENDICE C

REGOLAMENTO PER L’USO DEI LOCALI DESTINATI A DEPOSITO MOTORI

  1. I posti per depositare i motori marini sono realizzati in appositi locali; detti posti sono stati assegnati ai soci mediante una ufficiale graduatoria redatta dal C.D. ed approvata dall’Assemblea Generale. Esaurita la graduatoria, i posti vengono assegnati, previa domanda, privilegiando l’anzianità di iscrizione alla Associazione.
  2. Per avere diritto all’assegnazione del posto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1. essere socio in regola con il versamento della prescritta quota;
    2. fare uso del posto acquisito, con un motore funzionante, pena il decadimento del diritto;
    3. dimostrare interessamento e responsabilità al riguardo delle norme esposte e per le cose in comune.
  3. Per una prevenzione antinfortunistica è obbligatorio attenersi alle seguenti norme:
    1. l’accesso ai locali deve essere consentito solo agli aventi diritto; eventuali ospiti potranno accedere solo in presenza di un avente diritto;
    2. il deposito di carburante è vietato;
    3. i lavori di riparazione e manutenzione motori non devono intralciare il normale uso del locale;
    4. il fumo, l’uso di fiamme e luci libere sono vietati;
    5. il deposito di razzi, di altro materiale infiammabile, di batterie e di quanto il C.D. stabilisce per ragioni di sicurezza è vietato.
  4. I posti assegnati possono essere revocati dal C.D. ed essere assegnati ad altri soci in lista di attesa, una volta accertate le seguenti incompatibilità perduranti nell’arco dell’anno:
    1. depositare motori inefficienti e, pertanto, non usabili;
    2. non occupare il posto assegnato.
  5. I posti acquisiti non potranno essere ceduti dai soci.
  6. È consentito, oltre al motore e ad un paio di remi, il deposito delle dotazioni del natante, salvo quanto vietato al punto 3) lettere b) – e).
  7. Tutte le attrezzature depositate, compresi i motori, devono riportare il numero di matricola.
  8. E’ fatto obbligo ai soci assegnatari di posti motore di corrispondere una specifica quota annuale, stabilita dal C.D., a coperture della Concessione Demaniale, della manurtenzione del locale e della polizza assicurativa.
  9. I carrelli, necessari al trasporto dei motori, potranno essere depositati nei locali solo se di proprietà dell’Associazione.
  10. I locali sotto la passeggiata a levante della spiaggia di Sori sono organizzati, gestiti e chiesti in concessione dall’Associazione. I Dirigenti dell’Associazione declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel tempo. Si precisa inoltre, che, per i casi di accertata inosservanza delle norme stabilite, saranno applicate sanzioni disciplinari nei confronti dei soci responsabili, in considerazione che la conduzione, la prevenzione, la pulizia e la conservazione dei beni dell’Associazione sono affidate a tutti i soci.

APPENDICE D

REGOLAMENTO PER L’USO DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO ATTREZZI PESCA E/O ALTRO

  1. Viene stabilito, in accordo con i rappresentanti della “Commissione Box n. 4” , di suddividere i locali in n. 40 posti uguali, da assegnare per il momento a n. 28 soci, precisando che l’evidente squilibrio è dovuto unicamente al rispetto della norma contenuta nell’accordo del 5.6.81 (a determinati soci sono assegnati due posti); logicamente detta norma deve essere considerata di carattere transitorio e, come tale, troverà giusti equilibri in futuro, a fronte dell’inevitabile trasferimento di diritto (dagli attuali assegnatari una volta dimissionari) ad altri soci in possesso del titolo (diritto) richiesto, in seguito esposto.
  2. Per richiedere un posto attrezzi è necessario presentare domanda scritta e per l’assegnazione vale l’anzianità di iscrizione all’Associazione.
  3. È consentito, per una sola volta, al coniuge o ad un figlio del socio dimissionario di subentrare nel godimento del posto; il socio dimissionario dovrà dare, a tale proposito, comunicazione scritta, contestualmente alla comunicazione di dimissioni. Lo stesso si consente nel caso di decesso del socio; in questo caso dovrà essere presentata da parte del parente di primo grado subentrante una comunicazione scritta, entro 60 giorni dalla data del decesso. Il socio subentrante avrà a disposizione, comunque, un solo posto singolo.
  4. Agli originari 40 posti sono stati aggiunti nuovi 10 posti: di questi 2 sono riservati ad attrezzature dell’Associazione.
  5. Gli assegnatari dei posti dovranno corrispondere una specifica quota annuale, stabilita dal C.D., a copertura delle spese di Concessione Demaniale e manutenzione.
  6. È vietato detenere serbatoi di benzina e batterie; non possono essere effettuate, inoltre, ricariche di batterie nei locali sociali.

APPENDICE E

REGOLAMENTO DEL SETTORE SUBACQUEO E RICARICA BOMBOLE

  1. È costituito nell’ambito dell’Associazione un settore denominato “Amici del Mare – Settore Subacqueo” (di seguito “Settore”).
  2. Gli intendimenti del Settore sono l’esplorazione dei fondali marini e, ove è possibile, partecipare ad iniziative di carattere ambientale e preventivo nei possibili processi inquinanti; il Settore potrà decidere eventuali partecipazioni a gare di orientamento o di altro tipo, culturale e sportivo.
  3. Il Settore è una appendice dell’Associazione Amici del Mare e, come tale, tutti i suoi componenti sono tenuti al rispetto delle norme statutarie associative.
  4. In concorso con il C.D. il Settore eleggerà annualmente un proprio Responsabile che curerà la sicurezza e il coordinamenro con il C.D. per la gestione e manutenzione del compressore di proprietà dell’Associazione.
  5. Ogni socio ordinario dell’Associazione, interessato a svolgere l’attività del Settore, può far domanda di ammissione al C.D. che, sentito il parere del responsabile del Settore, determinerà le condizioni ed i tempi d’ammissione.
  6. Ogni socio componente del Settore può accedere al locale contenente il compressore purché sia in grado di usare correttamente detto compressore.
  7. L’uso del compressore è riservato ai soci e, pertanto, la ricarica delle bombole potrà essere effettuata solo dai soci appartenenti al Settore sub.
  8. Gli appartenenti al Settore dovranno versare una quota annuale, stabilita dal C.D., a copertura del consumo di energia elettrica e di tutte le altre spese di gestione e manutenzione.
  9. Le bombole per autorespiratori devono avere il certificato di collaudo in regola; copia del certificato deve essere consegnata al responsabile coordinatore. Solo a tali condizioni viene autorizzato l’uso del compressore.
  10. Le bombole dovranno sempre essere caricate nell’apposito contenitore di cemento interrato (pieno di acqua).
  11. L’accesso al vano ricarica è permesso solo al socio che sta effettuando la ricarica e che dovrà, pertanto, far sì che nessun altro acceda al vano.
  12. Ogni eventuale possibile incidente avvenuto per trascuratezza od altro sarà addebitato all’operatore del momento, fatto salva la possibilità di un possibile coinvolgimento di terzi.

APPENDICE F

REGOLAMENTO SPIAGGIA PER I POSTI BARCA

Capitolo 1 = Premesse facenti parte integrante del Regolamento

1 ) Le aree a concessione demaniale sono esclusivamente soggette alle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente, emanata dalla Capitaneria di Porto e dagli organi preposti.
2 ) Dette aree sono a disposizione dei Soci che svolgono attività di pesca sportiva e di divulgazione della educazione intesa alla salvaguardia del patrimonio ittico e naturale del mare, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto societario.
3) L’assegnazione dei Posti Barca ha carattere precario ed è sempre revocabile con decisione motivata dal C.D., e tali Posti non possono essere oggetto di scambio, vendita o altro, pena la perdita da parte del Socio del Posto Barca.
4 ) Il Socio con Posto Barca che desiderasse cedere la propria imbarcazione ad altra persona è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5) In caso di decesso di un Socio con Posto Barca, il posto sarà assegnato, previa richiesta scritta del familiare, al coniuge o agli eredi discendenti di primo grado. La stessa regola viene applicata in caso di dimissioni di un Socio con Posto Barca.
6) In dette aree possono sostare solo natanti di proprietà dei Soci Ordinari e dell’Associazione.
7) Non possono essere ammessi natanti superiori a metri 4,00 Fuori Tutto, compatibilmente con il posto assegnato, salvo quelli già in loco alla data di approvazione del presente Regolamento. Il C.D., previo specifica richiesta, può ammettere barche sino a metri 4,20 purché non siano da ostacolo alla movimentazione barche.
8) Il natante che viene sostituito deve necessariamente rientrare nelle misure precisate nel punto precedente.
9) Per il posizionamento dei natanti saranno salvaguardati i diritti acquisiti, salvo quanto stabilito nei Capitoli successivi.
10) L’Associazione non assume alcuna responsabilità in relazione a conservazione, furto, incendio ed eventuali altri danni che possono derivare ai natanti dei Soci.
11) L’Associazione non assume, altresì, alcuna responsabilità nei danni che possono essere causati da parte dei Soci a persone e cose dall’uso delle attrezzature e dei natanti.

Capitolo 2 = dei Canoni

12) Il Canone relativo ai Posti Barca prevede 6 tariffe:
-3 in relazione al posizionamento dei natanti in zone più o meno sicure dalle azioni del moto ondoso (Zona A – Zona B – Zona C), salvo eventuali future modifiche della situazione del litorale:
-2 in relazione all’ingombro dei natanti (inferiori a 4 mt F.T. e da 4 mt F.T. in su).
In particolare:
i natanti nelle Zone A sono soggetti ad un aumento del 40% del canone base,
i natanti nelle Zone B sono soggetti ad un aumento del 30% del canone base,
i natanti nelle Zone C sono soggetti al canone base,
i natanti di ingombro maggiore sono soggetti ad un aumento di € 3,00.
13) L’ammontare dei canoni viene stabilito dal C.D., osservando i parametri sopra esposti.

Capitolo 3 = degli obblighi dei Soci

14) Ogni Socio Ordinario può avere nelle aree in concessione un solo natante, ed in tale caso non restano validi i diritti acquisiti.
15) Il Socio dimissionario, salvo quanto stabilito all’art. 5, ed il Socio che cede il natante senza sostituirlo perdono il diritto al Posto Barca.
16) I Posti che si liberano vengono riassegnati dal C.D., con apposito Verbale, ai Soci assegnatari di Posti, tenendo presente la divisione delle aree in Levante e Ponente e l’anzianità di iscrizione all’Associazione, in modo che i riassetti scalari della sistemazione dei natanti favoriscano l’anzianità di iscrizione all’Associazione; per la sistemazione dei natanti dei nuovi Soci vale la Lista di Attesa già istituita che è da considerare chiusa alla data del 30.11.97 con la definizione dei posti stabilita dal C.D.; i Soci, non in possesso di barca, che intendono acquistarne una, possono iscriversi ad una nuova Lista di Attesa e fa testo la data di iscrizione all’Associazione.
17) Il Socio che ha un Posto Barca deve occuparlo con la propria imbarcazione; il Socio può ritardarne l’occupazione solo per un anno dalla data di assegnazione, dando comunicazione scritta al C.D.; un ulteriore ritardo comporterà la perdita del Posto.
18) Il Socio può occupare esclusivamente lo spazio proprio del natante e nelle aree di concessione non possono essere depositati oggetti di alcun genere.
19) Il Socio non può utilizzare invasature e carrelli che superino i bordi del natante e le invasature da utilizzare, sul tipo degli scaletti societari, devono essere di facile rimozione.
20) Il Socio, nel periodo estivo (Maggio-Settembre) deve rispettare rigorosamente la sistemazione logistica dei natanti e si impegna a non far sostare i natanti fuori dalle aree in concessione.
21) Il Socio deve sempre lasciare libere le aree di passaggio; questo vale anche per le aree fuori dalla Concessione, onde non ostruire le vie di fuga in caso di mareggiata.
22) È vietato l’uso dei verricelli e di ogni altra attrezzatura ai minori di anni 14; i non iscritti potranno coadiuvare all’alaggio delle imbarcazioni solo in presenza di un Socio che si assume, in questo caso, ogni responsabilità civile.
23) Ogni Socio in caso di mareggiate ha il dovere di intervenire per prendersi cura della propria imbarcazione e dei beni sociali. In tali circostanze ha altresì il dovere morale di prestare la propria attività anche a favore delle imbarcazioni altrui.
24) I natanti, rimossi dal proprio posteggio a causa di eventi meteo-marini (mareggiate), devono essere riportati, a cura del Socio, al posteggio originario entro due giorni dalla fine della mareggiata.
25) Il Socio deve tenere la propria imbarcazione in ordine, pulita ed in grado di prendere il mare e non deve appesantirla, sia per facilitarne la rimozione che per motivi di sicurezza; deve provvedere, inoltre, alla pulizia del proprio Posto Barca.
26) Il Socio deve contribuire al mantenimento dell’ordine e della pulizia della spiaggia.
27) Il Socio deve curare affinché dopo l’uso (sia per l’uscita in mare che per il ritorno) il verricello sia chiuso con il cavo riavvolto e gli scaletti siano ritirati lontano dalla battigia, in posizione sicura.
28) Ogni natante deve portare sul bordo esterno destro di prua un contrassegno numerato fornito dall’Associazione.
29) I contrassegni consegnati saranno registrati in un apposito elenco che deve riportare il nominativo del proprietario del natante ed i dati relativi al natante stesso.
30) Il Socio che risulta moroso alla fine dell’anno sociale, e dopo un avviso in raccomandata con ricevuta di ritorno, perde l’assegnazione del Posto che verrà assegnato agli aventi diritto; il C.D. provvederà a spostare la barca fuori dai limiti della Concessione; il Socio moroso sarà,quindi, cancellato dall’Elenco dei Soci.
31) Il Socio che risulta moroso alla data di chiusura dei versamenti quote, data stabilita ogni anno in Assemblea Generale, dovrà versare, oltre alle quote, una sovrattassa pari al 10% del dovuto e le spese postali relative all’avviso in raccomandata; qualora il ritardo superi i due mesi, la sovrattassa da versare sarà pari al 20% del dovuto, oltre alle spese postali. Tale principio viene esteso a tutte le quote da versare all’Associazione.

Capitolo 4 = dei poteri del C.D.

32) Sono demandate al C.D. le decisioni relative a :
a) delimitazione delle zone di sicurezza per l’applicazione dei canoni;
b) assegnazioni Posti Barca, privilegiando le barche sociali;
c) variazioni quote canoni Posti Barca;
d) risoluzioni controversie relative ai Posti Barca;
e) spostamento natanti non in regola con quanto sopra enunciato;
f) variazione delle assegnazione di un Posto Barca qualora le dimensioni del natante interessato siano di ostacolo al movimento delle altre imbarcazioni; in tale caso dovrà essere assegnato un Posto di corrispondente sicurezza.
33) Il C.D. deve verificare l’osservanza dei Soci alle norme sopra esposte.
34) Il C.D., verificata un’eventuale inosservanza, dopo un richiamo verbale, in presenza di reiterata inosservanza, provvede ad emanare una censura (dichiarazione di biasimo scritta) ai Soci che contravvengono agli “obblighi sanciti”.
35) Il C.D., dopo tre censure, provvede a sospendere il Socio inosservante dall’uso delle attrezzature sociali per un periodo minimo di quindici giorni; tale periodo di sospensione può essere portato a trenta giorni o più in caso di inosservanza giudicata grave e/o reiterata.
36) Il C.D. provvede alla cessazione di ogni attività o all’espulsione del Socio che non rispetta le sanzioni disciplinari, in ottemperanza a quanto disposto dall’Art. 11 dello Statuto societario:
37) Il C.D. é obbligato a far rispettare tutti i punti del presente Regolamento.

APPENDICE G

REGOLAMENTO BARCHE E CANOE SOCIALI

  1. Sono a disposizione dei soci, in regola con la quota “uso attrezzature sociali”, barche sociali con remi, dotate di salvagente anulare e dotazione di sicurezza, e canoe sociali con pagaia. Tali dotazioni di sicurezza “minime”, consentono la sola navigazione entro 300 metri dalla costa, come si evidenzia dalla normativa riassunta nella tabella in calce. Le lancette sociali, per la loro lunghezza, non possono trasportare più di 3 persone; fanno eccezione le barche di 4 metri di lunghezza. Nell’uso delle barche sociali, i soci senza proprie imbarcazioni hanno la precedenza sui soci dotati di propri natanti.
  2. Possono usufruire delle barche e delle canoe sociali i soci maggiori di 14 anni i cui genitori abbiano presentato manleva .
  3. Il socio deve compilare e sottoscrivere il modulo “Richiesta uso barche e canoe sociali”, a disposizione nella sede di “levante”, dopo aver preso visione del presente Regolamento.
  4. L’uso delle canoe è consentito per un massimo di 3 ore, e solo dall’alba al tramonto. Dopo l’uso, la canoa deve essere pulita e rimessa sulla struttura, assicurandola con il lucchetto.
  5. Nelle giornate festive e nei sabati l’uso delle barche sociali può essere limitato dal CD, in base alle richieste, fino alle ore 13 per la prima mezza giornata, in modo da agevolare nel pomeriggio l’avvicendamento. Dopo l’uso, la barca e le attrezzature devono essere pulite e riposte nel posto assegnato e devono essere ritirati gli scaletti di alaggio.
  6. Il socio, che intende usare un proprio motore marino su una barca sociale, deve depositare presso la sede di levante una fotocopia dell’assicurazione del motore.
  7. L’uso delle barche e canoe sociali è consentito nel rispetto delle normative vigenti relative alla pesca sportiva consentita e al codice della navigazione. Il socio si assume ogni tipo di responsabilità, anche verso terzi e dovrà rispondere, inoltre, di danni recati a barche, canoe e strutture.
  8. Durante il varo e l’alaggio delle barche e canoe sociali è obbligatorio l’uso degli scaletti.
  9. Nel periodo invernale gli scaletti devono essere sempre riposti alla base del verricello; nel periodo estivo gli ultimi tre scaletti, dopo ogni entrata/uscita in mare, devono essere ritirati. Dopo le ore 18 gli scaletti devono essere messi in sicurezza, all’altezza dei paletti che delimitano la concessione.

APPENDICE H

REGOLAMENTO PER L’USO DEI LOCALI DI VIA GENOVA

  1. L’accesso ai locali di via Genova e l’uso dei servizi é consentito ai Soci ed ai loro familiari inseriti nell’apposito “Elenco Soci Familiari”.
  2. Eventuali ospiti dei Soci,possono accedere ai locali in questione solo se accompagnati da Soci. 2) Ai Soci é affidata un chiave di accesso; a richiesta, potrà essere consegnata una ulteriore chiave per uso dei familiari iscritti, versando una cifra pari al prezzo di costo di detta chiave; l’eventuale smarrimento di chiavi dovrà essere tempestivamente comunicato al C.D. e potranno essere rimpiazzate a prezzo di costo.
  3. La pulizia dei locali é affidata ai Soci.
  4. Nei locali é vietato il fumo.
  5. Non è ammesso accedere ai locali, siti in centro abitato e non sulla spiaggia, coperti dal solo costume.
  6. L’uso delle docce calde é regolato da apposite gettoniere; i relativi gettoni sono reperibili presso la sede di levante.
  7. Ogni violazione del presente Regolamento sarà sanzionato dal C.D. con le procedure previste dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore.

APPENDICE I

REGOLAMENTO USO FREEZER (posti esche)

  1. Le esche possono essere conservate solo negli appositi contenitori messi a disposizione dall’Associazione.
  2. Ogni utente del freezer ha a disposizione un contenitore contrassegnato con il nome.
  3. È possibile occupare , per un tempo limitato e previo avviso, ulteriore spazio, che di regola è a disposizione dell’ Associazione, utilizzando contenitori ermetici, contrassegnati con il nome.
  4. Involucri non idonei (sacchetti di plastica,cassette…) ritrovati all’interno del freezer saranno eliminati dal C.D.
  5. Una volta all’anno, nel mese di Gennaio, il freezer dovrà essere svuotato ed il C.D. provvederà allo sbrinamento ed alla pulizia.
  6. Ogni violazione del presente Regolamento sarà sanzionata dal C.D. con le procedure previste dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore.

ALLEGATO L

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE ART. 7 DELLO STATUTO RELATIVO AI SOCI FAMILIARI

  1. Per diventare soci familiari, ed essere iscritti nell’”Elenco Soci Familiari”, i soci ordinari devono presentare apposita domanda.
  2. Sono soci familiari quelli che fanno parte del “nucleo familiare”, composto, in linea generale, dal socio ordinario, dal coniuge, dai figli conviventi e a carico o da altre persone conviventi e a carico, salvo quanto prescritto nell’art. 9 del presente regolamento “Appendice L”.
  3. I figli non conviventi e altri parenti non conviventi iscritti nell’ “Elenco Soci Familiari” alla data del 31.12.2003, e che non possono essere considerati soci familiari, per rimanere nell’Associazione devono presentare apposita domanda per diventare soci ordinari entro il 30 aprile 2004; la domanda sarà esposta nelle bacheche sociali.
  4. Con sanatoria straordinaria i familiari di cui all’art. 3 potranno essere iscritti nel Libro dei Soci senza versare la quota di iscrizione. Saranno tenuti a versare solo la relativa quota di socio ordinario.
  5. I nuovi soci ordinari, di cui agli articoli 2 e 3, potranno a loro volta iscrivere il coniuge/convivente e i figli, che rientrano nelle prescrizioni di cui all’art.1, come soci familiari.
  6. A partire dal 01.01.04 possono essere iscritti come soci familiari, in rispetto dell’art. 7 dello Statuto, i familiari che corrispondono a quanto precisato nell’art. 2 e che sono, quindi, facenti parte del nucleo familiare anche ai fini fiscali.
  7. Esaurito l’effetto della sanatoria, i soci familiari che escono dal nucleo possono diventare soci ordinari, come dal già citato art. 7 dello Statuto, versando il 40% della quota di iscrizione.
  8. Il socio familiare non acquisisce anzianità nell’associazione.
  9. I soci ordinari che si ritirano dall’associazione dopo almeno dieci anni di vita societaria e che lasciano il posto ad un componente del nucleo familiare possono rimanere nell’Associazione come soci familiari, presentando apposita domanda.
  10. I figli, soci familiari, sino al compimento del dodicesimo anno d’età non versano alcuna quota.