STATUTO SOCIALE

Sori, 3 Febbraio 2024

Prima stesura settembre 1972
con modifiche apportate dall’Assemblea Generale del 9 Marzo 1997
con modifiche apportate dall’Assemblea Generale del 21 Giugno 1998
con modifiche apportate dall’Assemblea Straodinaria del 13 Gennaio 2019
con modifiche apportate dall’Assemblea Straordinaria del 3 Febbraio 2024
Parte I : dell’ Associazione
Art. 1
E’ costituita in Sori, ai sensi dell’ art. 14 e seg. del Codice Civile un’Associazione
denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL MARE, in
breve A.S.D. (d’ora in poi “Associazione”), con sede in Sori (GE) via Genova 1.
La variazione dell’indirizzo, purchè nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal
Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica allo Statuto.
L’A.S.D. Amici del Mare è già stata riconosciuta come Associazione con personalità
giuridica privata ai sensi dell’art. 6 co. 1 punto b) D. Lgs. 36/2021 ed è stata iscritta nel
Registro apposito presso la Regione Liguria al numero 1407.
L’Associazione è stata costituita con lo scopo di svolgere in via stabile e principale,
prevalentemente in favore dei propri associati, attività sportive dilettantistiche, quali la
pesca sportiva, le attività subacque e, più in generale, tutte le attività sportive riconosciute
dalla F.I.P.S.A.S. compresa l’attività didattica, di divulgazione della educazione intesa alla
salvaguardia del litorale e del patrimonio ittico e naturale del mare, di organizzare
manifestazioni culturali e sportive dilettantistiche, di prestare servizi agli associati,
perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 36/2021,
ottempera a quanto stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. 36/2021, ottemperando ai regolamenti
ed alle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive del Dipartimento Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ facoltà dell’Associazione, nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs 36/2021 e dalla
normativa di attuazione, svolgere attività secondarie e strumentali, purché connesse ai fini
istituzionali, come beach volley e altri tornei ludici a scopo benefico, offrire agli associati
l’uso gratuito di canoe e natanti sociali per l’esercizio sportivo.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 39/2021, si impegna a garantire la piena
attuazione dei provvedimenti e delle disposizioni del CONI e/o delle Federazioni emanati a
presidio della tutela dei minori, della prevenzione delle molestie, della violenza di genere
e di ogni altra condizione di discriminazione.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, dovrà trasmettere in via telematica,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante -F.I.P.S.A.S.-
reltivo all’aggiornamento dei dati degli amministratori in carica e eventuali altre modifiche
intervenute nell’anno precedente.
L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Liguria.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2
L’Associazione Amici Del Mare determinata nei suoi criteri ispiratori è democratica, laica,
apolitica, autonoma e non ha scopo di lucro.
Tutte le norme sull’ordinamento interno dell’Associazione sono ispirate ai principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività
delle cariche sociali.
Art. 3
L’Associazione è affiliata alla FIPSAS ( Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacque). Ha l’obbligo di uniformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli
statuti e ai regolamenti della F.I.P.S.A.S..
Art. 4
Il giorno 25 Aprile 1971 è considerato data di fondazione dell’Associazione.
Art. 5
L’anno sociale inizia il I° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
Parte II : degli Associati
Art. 6
L’Associazione è composta da associati e da tesserati.
Gli associati si dividono in : fondatore, onorario, ordinario, familiare, junior esterno.
I tesserati sono:
-associati che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e
possono essere: atleti, dirigenti sociali, giudici/arbitri, tecnici, istruttori ed altri;
– non associati (art.11 Statuto), tesserati alle Federazioni o Enti a cui l’associazione è
affiliata e che possono essere: atleti, giudici/arbitri, tecnici ed istruttori.
Art. 7
L’appartenenza degli Associati alle varie categorie è attribuita secondo i seguenti criteri :
-Fondatori : associati che hanno aderito all’Associazione in data anteriore al 25.4.71;
-Onorari: coloro che si sono distinti per prestazioni straordinarie in favore
dell’Associazione;
-Ordinari: associati che paghino la quota associativa e la quota di iscrizione, stabilite dal
Consiglio Direttivo (di seguito C.D.);
-Familiari: associati facenti parte del nucleo familiare che paghino unicamente la relativa
quota associativa stabilita dal C.D., senza obbligo della quota di iscrizione, e che possano
usufruire dei beni e delle attrezzature dell’Associazione.
Al compimento del 18° anno i figli possono diventare, presentando apposita domanda,
associati Ordinari versando la relativa quota annuale ed il 40% della quota di iscrizione.
Tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri.
In caso di dimissioni o di morte dell’Associato fondatore o ordinario, un familiare potrà
subentrare senza versamento della quota di iscrizione. In tal caso l’anzianità dell’Associato
decorre dal momento del subentro.
-Associati juniores esterni: associati di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 14 anni che
paghino la relativa quota sociale, stabilita dal C.D. Nell’anno sociale successivo a quello in
cui essi compiono 18 anni, diventano automaticamente associati ordinari, con l’obbligo di
pagare la quota di questa categoria e di versare una quota di iscrizione, agevolata secondo i
seguenti criteri :
per gli iscritti da 4 anni = 40 % della quota di iscrizione stabilita
per gli iscritti da 3 anni = 50 % della quota di iscrizione stabilita
per gli iscritti da 2 anni = 60 % della quota di iscrizione stabilita.
La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata considerando le capacità,
inclinazioni e aspirazioni del minore, e può essere presentata da ciascun genitore nel rispetto
della responsabilità genitoriale. I genitori di questi Juniores possono esercitare il diritto di
rappresentanza nelle Assemblee in nome dei loro figli. Il C.D.è garante dei diritti dei minori e
stabilisce le formalità della rappresentanza.
Le quote, o contributi associativi, fissate annualmente, sono intrasmissibili, ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art. 8
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione devono presentare apposita domanda
e devono essere presentati da due Associati. Con la sottoscrizione della domanda
l’associato accetta che i dati personali siano comunicati agli organismi delegati al
riconoscimento ed alla certificazione delle attività dell’Associazione.
E’ obbligatorio per i minori di età il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, come da
art. 7.
Sulla domanda di ammissione decide il C.D., secondo le modalità stabilite dall’Assemblea
Generale e tenendo conto degli eventuali pareri contrari formulati per iscritto da altri
Associati.
Art. 9
Le attività politiche a fini di lucro e ogni genere di faziosità sono motivo di esclusione
dall’Associazione in quanto in contrasto con l’art. 2.
La distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione non é ammessa. Gli Associati
non possono trarre in alcun modo benefici patrimoniali nell’ambito associativo.
Evenuali avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria,
all’arricchimento delle strutture o all’incremento del proprio patrimonio.
Art. 10
Tutti gli Associati hanno diritto di usufruire delle agevolazioni e dei beni sociali che
l’Associazione riserva ai propri iscritti, come natanti sociali, docce, spogliatoio, bagno,
frigorifero, spazi e strutture varie sociali.
Art. 11
Terze persone non asssociate possono prendere parte ad attività specifiche (sportive e
culturali) purché presentate da un Associato ed accettate dal C.D..
Art. 12
Gli Associati hanno l’obbligo di :
a) versare la quota associativa annuale e le altre quote relative ai particolari servizi che si
usufruiscono, come deposito motori e attrezzi pesca, area sosta natanti, uso del freezer
esche, uso attrezzature per l’attività subacquea, entro la data stabilita dall’Assemblea
Generale;
b) collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, a tutte le attività dell’Associazione;
c) uniformarsi alle delibere degli organi ufficiali dell’Associazione;
d) rispettare le norme dello Statuto, nonché dei regolamenti interni.
Gli Associati che contravvengono le sopracitate disposizioni possono essere, con delibera
motivata ed approvata dal C.D., sospesi da ogni attività o espulsi.
Il mancato versamento delle quote entro la fine dell’anno comporta automaticamente, dopo
un avviso di morosità, la perdita della qualità di Associato, salvo particolari casi valutati
dal C.D..
Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 13
Gli Associati colpiti da provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo possono,
entro il termine inderogabile di 30 giorni, appellarsi al Consiglio degli Anziani (di seguito
C.d.A.).
E’ fatta salva la facoltà per l’Associato escluso di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 24 c.c..
Art. 14
Tutti gli Associati che siano in regola con le disposizioni dell’art.12 del presente Statuto, ad
eccezione degli associati minorenni, hanno diritto di voto: in particolare per l’approvazione
e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per
l’approvazione del rendiconto annuale.
Per il voto dei minori “esterni” vale quanto espresso nell’art.7.
Sono ammesse cinque deleghe che vanno riferite a a singole Assemblee purchè rilasciate
per iscritto nei confronti di un altro Associato.
Parte III : delle Assemblee e dei Beni dell’Associazione
Art. 15
Gli organi sociali sono: l’Assemblea Generale degli Associati, il Presidente, il Consiglio
Direttivo, il Consiglio degli Anziani, i Revisori dei Conti.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Art. 16
L’Assemblea Generale discute e delibera su: statuto, relazioni, rendiconti, situazioni e
previsioni presentate dagli organi direttivi, attività dell’Associazione presenti e future,
proposte presentate al C.D., da associati o gruppi di associati.
L’Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione;
quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le
deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o
dissenzienti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del C.D..
La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta al C.D. con istanza motivata da parte
di almeno un decimo degli Associati.
L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straodinarie.
Le Assemblee sono Presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente o da persona legittimamente intervenuta all’Assemblea e designata dalla
maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario il quale redige il verbale dei lavori dell’Assemblea.
L’assistenza del segretario non è necessaria qualora il verbale dell’Assemblea sia redatto da
un notaio.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, con le formalità
ritenute più idonee dal C.D..
Art. 17
Il Presidente convoca l’Assemblea degli Associati almeno una volta all’anno, alla fine
dell’anno sociale, mediante manifesto affisso alle bacheche sociali e con avvisi personali
ordinari. La convocazione delle Assemblee deve avvenire almeno venti giorni prima della
data stabilita, fissando luogo, data, ora e ordine del giorno.
Art. 18
L’Assemblea Generale degli Associati è valida in prima convocazione se sono presenti la
metà più uno degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, almeno
ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 19
Possono essere convocate dal Presidente anche Assemblee Straordinarie, oltre le Ordinarie:
– su proposta del C.d.A. ;
– su proposta del C.D.;
– su richiesta di almeno un decimo degli Associati inoltrata prima al C.D. e, in tal caso, la
convocazione è atto dovuto.
Per la convocazione valgono le norme stabilite all’art. 16 del presente Statuto.
L’Assemblea straodinaria convocata per deliberare modifiche dello Statuto è validamente
costituita, in prima convocazione, quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda
convocazione l’Assemblea straodinaria è validamente costituita qualunque sia il numero
dei presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
E’ ammesso l’uso delle deleghe di cui all’art. 14.
La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.
Art. 20
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo dall’Assemblea Generale degli
Associati con voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto a soli fini
sportivi ai sensi della normativa vigente.
Art. 21
E’ obbligatoria la redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico finanziario.
Il Tesoriere ed il Presidente redigono il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione
da sottoporre al controllo dei Revisori, prima di essere presentato all’Assemblea annuale
per l’approvazione.
Il bilancio consuntivo deve essere chiaro, veritiero. trasparente e corretto, rappresentando
la situazione patrimoniale ed economica finanziaria. In occasione dell’Assemblea, che deve
avere all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, una copia di detto bilancio deve
essere messa a disposizione dei presenti e il Teseriere deve fornire, ove richiesto,
delucidazioni in merito alle singole voci.
Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in in caso di mancata approvazione
del bilancio. In questo caso vale quanto disposto all’art. 30.
Art. 22
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dai conferimenti patrimoniali degli Associati;
– dalle varie strutture di cui l’Associazione si è dotata per l’attività associativa prevista
dallo Statuto;
– da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
– dalle elargizioni, lasciti o donazioni in beni mobili ed immobili disposti da enti o privati
con espressa destinazione ad incrementarlo;
– dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che, il Consiglio Direttivo, con
propria deliberazione disponga di destinare all’incremento del patrimonio.
Art. 23
E’ costituito, a garanzia dei terzi, il Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima
di € 10.000 in denaro. Tale fondo deve risultare espressamente nel rendiconto e non è
utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo, corrispondente
almeno al 30% dell’importo, costituisce il Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e
vincolato.
Art. 24
Per le attività rtelative al funzionamento dell’Associazione, è costituito il Fondo di gestione
in cui confluiscono i redditi del patrimonio, le varie quote associative, le sovvenzioni,
eventuali contributi o donazioni.
Parte IV : del Consiglio degli Anziani
Art. 25
Il C.D.A. è composto da cinque membri, eletti tra le seguenti categorie di Associati.
– Associati fondatori,
– Associati che abbiano ricoperto la carica di Presidente,
– Associati ordinari iscritti da almeno cinque anni.
Il C.D.A. rimane in carica tre anni.
Art. 26
Le cariche associative previste all’interno del C.d.A. sono quelle di presidente,
vicepresidente e tre consiglieri. Essi vengono eletti nell’ambito dell’Assemblea degli
Anziani , che coincide con l’Assemblea Generale annuale degli Associati. Qualora ne sia
richiesta la presenza alle riunioni del C.D., il presidente del C.d.A. (o in sua vece il
vicepresidente) ha diritto di voto.
Art. 27
Il C.d.A. giudica in sede di appello, rispetto al C.D., su tutte le controversie che potessero
sorgere nell’Associazione e risolve ogni questione interpretativa dello Statuto e del
Regolamento interno.
Art. 28
Il C.d.A. può censurare il C.D. ed in caso di contrasto proporre al presidente del C.D.
stesso la convocazione dell’Assemblea Generale per ogni ulteriore delibera. Il presidente
del C.D. ha in questo caso l’obbligo di convocare l’Assemblea Generale.
Alle riunioni del C.d.A. partecipa con diritto di voto il presidente del C.D. e, senza tale
diritto, il Segretario. Il C.d.A. non è obbligato a redigere verbale delle sue riunioni.
Parte V : del Consiglio Direttivo
Art.29
Possono far parte del C.D. tutti gli Associati con diritto di voto, come stabilito nell’art. 14
del presente Statuto.
Art. 30
I membri del C.D. sono eletti direttamente dall’Assemblea Generale degli Associati,
secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento interno, e durano in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno otto membri, fino ad un massimo di quindici
eletti. E’ facoltà del C.D. cooptare, in casi motivati, fino a due nuovi componenti che
restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Il C.D. si considera decaduto qualora per dimissioni o per altra qualsiasi causa venga a
perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento deve essere
convocata immediatamente l’Assemblea Generale per la nomina del nuovo C.D..
Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dai Revisori
dei Conti o dal C.D. decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo
Consiglio Direttivo.
Art. 31
Il C.D., nella prima riunione dopo l’entrata in carica, stabilisce le cariche associative. Esse
sono: Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, Vicepresidente,
Segretario, Tesoriere, Direttore delle attività sportive edidattiche, Responsabile delle
attività di spiaggia, nonché altre cariche che si ritenesse utile istituire.
Il Direttore delle attività sportive e didattiche è responsabile della protezione dei minori che
svolgono attività sportive.
E’ fatto divieto ai membri del C.D. di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o
Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva
Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal
CONI.
Art. 32
Il C.D. organizza e coordina tutte le attività dell’Associazione, ne amministra il patrimonio,
redige o modifica i Regolamenti interni, vigila che sia rispettata l’applicazione dello Statuto
e dei Regolamenti, decide in merito a controversie tra associati, tutela i diritti e gli interessi
dell’Associazione e dei suoi associati.
Art. 33
Il C.D. si riunisce una volta al mese, salvo comprovati casi di impossibilità. Qualsiasi
membro del C.D. che non intervenga a più di tre riunioni senza giustificarne
tempestivamente i motivi, o che non assolva con serietà ed impegno gli incarichi affidatigli
o anche che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non sia in grado di svolgere le
proprie mansioni per un periodo superiore a quattro mesi, può essere esonerato dalla carica
per decisione dei restanti consiglieri.
Art. 34
Perché le riunioni del C.D. siano valide a tutti gli effetti occorre che :
– le stesse siano convocate a norma di Regolamento interno,
– vi prendano parte almeno la metà più uno dei consiglieri,
– venga redatto e firmato il relativo verbale.
Art. 35
Il Presidente del C.D. rappresenta l’Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che
impegnano la stessa, presiede e dirige le Assemblee Generali e le sedute del C.D. ed è il
legale rappresentante dell’Associazione stessa.
Art. 36
Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario redige i verbali delle assemblee degli Associati e del C.D. e si occupa della
corrispondenza ordinaria.
Il Tesoriere cura l’incasso delle quote associative, tiene aggiornati i libri contabili, redige
rendiconti economico-finanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte
degli organi statutari, amministra i fondi. Il VicePresidente, il Tesoriere e il Segretario
possono rappretentare l’Associazione negli atti presso terzi.
Il Direttore delle Attività Sportive e didattiche coordina le attività agonistiche e la gestione
dei rapporti fra società, rappresentando l’Associazione, ed è responsabile del materiale di
questa sezione.
Al Responsabile di Spiaggia è affidata l’organizzazione della porzione di spiaggia destinata
per consuetudine alle barche degli Associati ed a quelle sociali; cura l’installazione, la
manutenzione e l’esercizio delle attrezzature sociali e può delegare una o più persone di sua
fiducia in queste attività.
I Responsabili devono stimolare ed indirizzare l’interesse degli Associati sui problemi
inerenti il mare, la sua fauna e l’inquinamento, sia curando l’esistenza in sede di
informazioni bibliografiche pertinenti al settore, sia rappresentando l’Associazione in
manifestazioni culturali o nei contatti con enti ed autorità.
Parte VI : dei Revisori dei Conti
Art. 37
L’Assemblea degli Associati nomina, in occasione della elezione del C.D., tre Revisori dei
conti tra tutti gli Associati non facenti parte del C.D..
Art. 38
I Revisori dei conti hanno l’obbligo di controllare, previo accordo col Tesoriere, i registri
contabili, controfirmandoli e dando, su richiesta, relazione annuale di questo operato
all’Assemblea degli Associati, alla quale spetta l’approvazione del rendiconto.
Art. 39
I Revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno la facoltà di partecipare alle riunioni
del C.D., senza diritto di voto.
Parte VII : della Commissione Elettorale
Art. 40
E’ composta da 5 Associati con diritto di voto e viene eletta nell’ultima Assemblea
dell’anno sociale.
Art. 41
Essa entra in carica allo scadere del mandato conferito al C.D. (31 Dicembre) e provvede a:
– nominare un presidente tra i suoi membri;
– presenziare alle elezioni;
-effettuare gli scrutini e rendere noto il risultato agli Associati.
Nell’espletamento delle sue funzioni la Commissione Elettorale ha diritto di ricevere
assistenza dal C.D..
Art. 42
Qualora l’Assemblea Generale emetta specifica delibera in tal senso, il C.D. in carica può
svolgere l’incarico di Commissione Elettorale: viene in tal caso a decadere quanto stabilito
negli artt. 39 e 40.
Parte VIII : dell’Attività Agonistica e varie
Art. 43
Gli Associati partecipano all’attività agonistica con il colori sociali che sono azzurro e
granata.
Art. 44
I trofei non individuali vinti dagli Associati partecipanti ad attività agonistiche sono di
proprietà dell’Associazione. Coloro che intendono partecipare a gare debbono darne
comunicazione immediata al Responsabile sportivo, accordandosi con lo stesso circa la
partecipazione. Il Responsabile sportivo conferirà con il C.D. solo se i finanziamenti per le
varie gare superino i preventivi di spesa fissati per il settore di sua competenza.
Art. 45
Non possono partecipare ad attività sportive con i colori sociali gli Associati nei confronti
dei quali siano in corso provvedimenti disciplinari.
Art. 46
L’Associazione organizza ed agevola la partecipazione a corsi di aggiornamento sportivo,
didattici e tecnici, ai quali potranno accedere gli Associati secondo le modalità stabilite di
volta in volta dal C.D..
Parte IX : delle Disposizioni Finali
Art. 47
Lo Statuto sociale è integrato da un Regolamento operativo curato e redatto dal C.D., come
previsto dall’art. 32.
Art. 48
Per quanto non contemplato nel presente Statuto in materia di rapporti sia tra Associati sia
tra Associati e persone estranee all’Associazione, vale quanto stabilito dai codici di Diritto
Civile e Penale della Repubblica Italiana e dalle disposizioni di legge vigenti di settore.
Art. 49
Le modifiche statutarie, conformi ai dettami previsti dai Decreti Legislativi n. 36/2021,
39/2021 e 120/2023, saranno sottoposte ad approvazione delle Autorità Governative
competenti in materia di Registro delle Persone Giuridiche.

Statuto composto da n. 49 articoli ed approvato nell’Assemblea Straordinaria del 3
febbraio 2024
F.to Fabio Patella
F.to Claudio Priori Notaio
===
Copia su supporto informatico conforme a originale
cartaceo, rilasciata a sensi dell’articolo 22 del
C.A.D. e dell’articolo 68 ter della Legge Notarile,
in carta libera per gli usi consentiti.
Genova 7 maggio 2024