STATUTO SOCIALE

SORI, Settembre 1972

con modifiche apportate dall’Assemblea Generale del 9 Marzo 1997

con modifiche apportate dall’Assemblea Generale del 21 Giugno 1998

Parte I : dell’ Associazione

Art. 1
E’ costituita in Sori, ai sensi dell’ art. 36 c.c., un’associazione denominata AMICI DEL MARE con lo scopo di svolgere attività di pesca sportiva dilettantistica, di divulgazione della educazione intesa alla salvaguardia del litorale e del patrimonio ittico e naturale del mare, di organizzare manifestazioni culturali e sportive dilettantistiche, di prestare servizi agli associati.

Art. 2
L’associazione Amici Del Mare determinata nei suoi criteri ispiratori è democratica, laica, apolitica, autonoma e non ha scopo di lucro.

Art. 3
L’associazione è affiliata alla FIPSAS ( Federazione Italiana Pesca Sportiva), della quale si impegna di accettare i regolamenti e le disposizioni, nonché di sottoscrivere le quote associative annuali.

Art. 4
Il giorno 25 Aprile 1971 è considerato data di fondazione della associazione.

Art. 5
L’anno sociale inizia il I° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Parte II : dei Soci

Art. 6
L’associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: fondatore, onorario, ordinario, familiare, junior, junior under 14. Non é consentita la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Art. 7
L’appartenenza dei soci alle varie categorie è attribuita secondo i seguenti criteri :
– Soci fondatori : soci che aderirono all’associazione in data anteriore al 25.4.71
– Soci onorari : soci e non soci distintisi per prestazioni straordinarie in favore dell’associazione.
– Soci ordinari : soci che paghino la relativa quota sociale e la quota di iscrizione, stabilite dal C.D.
– Soci familiari : soci facenti parte del nucleo familiare ( marito/moglie o convivente, figli, altri), che paghino unicamente la relativa quota sociale stabilita dal C.D., senza obbligo della quota di iscrizione, e che possano usufruire dei beni e delle attrezzature dell’Associazione.
Al compimento del 18° anno i figli possono diventare Soci Ordinari versando la relativa quota annuale ed il 40% della quota di iscrizione.
In caso di dimissioni o di morte del Socio Fondatore, Onorario o Ordinario, un Socio Familiare potrà subentrare senza versamento della quota di iscrizione.
Per i Soci Familiari non sussistono vincoli di residenza.
L’anzianità di Socio decorre dal momento del passaggio da Socio Familiare a Socio Ordinario.
– Soci juniores : soci di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 14 anni che paghino la relativa quota sociale, stabilita dal C.D. Nell’anno sociale successivo a quello in cui essi compiono 18 anni, diventano automaticamente soci ordinari, con l’obbligo di pagare la quota di questa categoria e di versare una quota di iscrizione, agevolata secondo i seguenti criteri :
per gli iscritti da 4 anni = 40 % della quota di iscrizione stabilita
per gli iscritti da 3 anni = 50 % della quota di iscrizione stabilita
per gli iscritti da 2 anni = 60 % della quota di iscrizione stabilita.
– Soci juniores under 14 : soci di età inferiore ai 14 anni, iscritti senza l’obbligo di versare quote sociali ; eventuali iscrizioni al Settore Giovanile della FIPSAS, approvate dal C.D., sono a carico dell’associazione. Nell’anno sociale successivo a quello in cui essi compiono 14 anni diventano a tutti gli effetti Soci juniores.
Le quote associative, fissate annualmente, non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 8
Coloro che chiedono di far parte dell’associazione debbono essere presentati da due soci. E’ obbligatorio, per i minori di età, il consenso paterno o di chi per esso.

Art. 9
Le attività politiche a fini di lucro e ogni genere di faziosità sono motivo di esclusione dall’associazione in quanto in contrasto con l’Art. 2 dello Statuto. La distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione non é ammessa. I Soci non possono trarre in alcun modo benefici patrimoniali nell’ambito associativo.

Art. 10
Tutti i soci hanno diritto di usufruire delle agevolazioni e dei beni sociali che l’associazione riserva ai propri iscritti.

Art. 11
I soci hanno l’obbligo di:
a) versare la quota associativa annuale, entro la data stabilita dall’A.G,
b) collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, a tutte le attività dell’associazione;
c) uniformarsi alle delibere degli organi ufficiali dell’associazione;
d) rispettare le norme dello Statuto, nonché dei regolamenti interni.
I soci che contravvengono le sopracitate disposizioni possono essere, con delibera motivata ed approvata dal Consiglio Direttivo (C.D.) all’unanimità, sospesi da ogni attività o espulsi.

Art. 12
I soci colpiti da provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo possono, entro il termine inderogabile di 30 giorni, appellarsi al Consiglio degli Anziani (C.d.A.).

Art. 13
Il C.D. prende in esame la domanda di ammissione a socio e, tenuto conto degli eventuali pareri contrari formulati per iscritto da altri soci, emette un giudizio insindacabile in merito.

Art. 14
Tutti i soci che siano in regola con le disposizioni dell’art. 11, ad eccezione dei soci Juniores e Juniores under 14, hanno diritto ad un voto, a norma dell’art.2532 2° comma c.c., per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per l’approvazione del bilancio annuale. E’ ammessa una delega.

Art. 15
Terze persone non soci possono prendere parte ad attività specifiche (subacquea/culturale) purché presentate da un socio ed accettate dal C.D. : i soci sono tenuti a fare uso discreto di tale facoltà.

Parte III . delle Assemblee e dei Beni dell’Associazione

Art. 16
L’Assemblea Generale dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.

Art. 17
L’Assemblea Generale discute e delibera su: statuto, relazioni, bilanci, situazioni e previsioni presentate dagli organi direttivi, attività dell’associazione presenti e future, proposte presentate al C.D. da soci o gruppi di soci.

Art. 18
Il Presidente del C.D. convoca l’assemblea dei soci almeno una volta all’anno, mediante manifesto affisso alle bacheche sociali e con avvisi personali ordinari.

Art. 19
L’Assemblea Generale dei soci è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 20
Possono essere convocate dal Presidente del C.D. Assemblee Straordinarie oltre le ordinarie:
– su proposta del C.d.A.;
– su proposta del C.D.;
– su richiesta di almeno un quinto dei soci inoltrata prima al C.D. e, in caso di valutazione negativa, al C.d.A. che emette, sempre nel caso di giudizio negativo, delibera scritta insindacabile su tale richiesta.

Art. 21
Modifiche statutarie su cui deliberi l’Assemblea Generale debbono essere approvate all’unanimità dal C.D. o presentate da almeno 1/4 dei soci. Per dette modifiche occorre il parere favorevole dei 2/3 dei soci presenti con diritto di voto.

Art. 22
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo dall’Assemblea Generale dei soci con voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.

Art. 23
Il patrimonio dell’associazione è di proprietà dei soci, i quali ne assumono attività e passività. L’entità del patrimonio risulta dagli appositi libri contabili ed è data dai fondi liquidi sia depositati in banca sia a mani del tesoriere, nonché dai beni ad inventario.

Art. 24
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio verrà destinato, secondo le decisioni dell’Assemblea dei Soci, a finalità di utilità generale o, in mancanza di accordo, sarà devoluto a enti locali di beneficenza.

Art. 25
Il socio che cessi di far parte dell’associazione per qualsiasi motivo perde ogni diritto sul patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 37 c.c..

Parte IV : del Consiglio degli Anziani

Art. 26
Il C.d.A. risulta composto da 5 membri, eletti tra le seguenti categorie di soci :
– Soci fondatori
– Soci che abbiano ricoperto la carica di presidente del C.D.
– Soci ordinari iscritti da almeno cinque anni.
L’omissione del pagamento di una quota porta al decadimento da tale appartenenza.

Art. 27
Le cariche sociali previste all’interno del C.d.A. sono quelle di presidente, vicepresidente e tre consiglieri. Essi vengono eletti annualmente nell’ambito dell’Assemblea degli Anziani , che coincide con l’Assemblea Generale annuale dei soci, secondo le modalità stabilite dal regolamento di voto. Qualora ne sia richiesta la presenza alle riunioni del C.D., il presidente del C.d. A. (o in sua vece il vicepresidente) ha diritto di voto.

Art. 28
Il C.d.A. giudica in sede di appello, rispetto al C.D., su tutte le controversie che potessero sorgere nell’associazione e risolve ogni questione interpretativa dello Statuto e del regolamento interno.

Art. 29
Il C.d.A. può censurare il C.D. ed in caso di contrasto proporre al presidente del C.D. stesso la convocazione dell’Assemblea Generale per ogni ulteriore delibera. Il presidente del C.D. ha in questo caso l’obbligo di convocare l’Assemblea Generale.

Art. 30
Alle riunioni del C.d.A. partecipa con diritto di voto il presidente del C.D. e, senza tale diritto, il segretario. Il C.d.A. non è obbligato a redigere verbale delle sue riunioni.

Parte V : delle Cariche Sociali : Consiglio Direttivo

Art. 31
Possono far parte del C.D. tutti i Soci con diritto di voto.

Art. 32
Il presidente, il vicepresidente e i membri del C.D. sono eletti direttamente dall’Assemblea Generale dei Soci, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento interno, e durano in carica un anno.

Art. 33
Il C.D., nella prima riunione dopo l’entrata in carica, stabilisce le cariche sociali. Esse sono, oltre al Presidente e Vicepresidente: Segretario, Tesoriere, Responsabile di attività sportiva, Responsabile di attività culturale, Responsabile di attività di spiaggia, nonché altre cariche che si ritenesse utile istituire.

Art. 34
Il C.D. organizza e coordina tutte le attività dell’associazione, ne amministra il patrimonio, redige o modifica i regolamenti interni, vigila che sia rispettata l’applicazione dello Statuto e dei regolamenti, decide in merito a controversie tra soci, tutela i diritti e gli interessi della associazione e dei suoi appartenenti.

Art. 35
Il C.D. si riunisce almeno una volta al mese. Qualsiasi membro del C.D. che non intervenga a pi ù di tre riunioni senza giustificarne tempestivamente i motivi, o che non assolva con serietà ed impegno gli incarichi affidatigli o anche che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non sia in grado di svolgere le proprie mansioni per un periodo superiore a 4 mesi, può essere esonerato dalla carica per decisione unanime dei restanti consiglieri.
Il suo posto verrà occupato dal primo dei soci votati e non eletti ed il C.D. provvederà, se necessario, a ridistribuire le cariche sociali nel suo interno.

Art. 36
Perché le riunioni del C.D. siano valide a tutti gli effetti occorre che :
– le stesse siano convocate a norma di regolamento interno;
– vi prendano parte almeno 5 consiglieri;
– venga redatto e firmato il relativo verbale.

Art. 37
Il Presidente del C.D. rappresenta l’associazione, presiede e dirige le Assemblee Generali e le sedute del C.D. In caso di suo impedimento funge in sua vece il vicepresidente o chi per esso.

Art. 38
Il Segretario redige i verbali delle assemblee dei soci e del C.D. e si occupa della corrispondenza ordinaria.
Il Tesoriere cura l’incasso delle quote sociali, tiene aggiornati i libri contabili, compila i bilanci preventivi e consuntivi, amministra i fondi sociali.
Il Responsabile dell’Attività Sportiva coordina e partecipa alle attività agonistiche, rappresentando l’associazione in queste manifestazioni ed è responsabile del materiale di questa sezione.
Al Responsabile di Spiaggia è affidata l’organizzazione della porzione di spiaggia destinata per consuetudine o diritto alle barche dei soci; cura l’installazione, la manutenzione e l’esercizio delle attrezzature societarie e pu ò delegare una o più persone di sua fiducia in queste attività.
Il Responsabile dell’ Attività Culturale coordina le attività culturali all’interno della associazione. Esso deve stimolare ed indirizzare l’interesse dei soci sui problemi inerenti il mare, la sua fauna e l’inquinamento, sia curando l’esistenza in sede di informazioni bibliografiche pertinenti al settore, sia rappresentando l’associazione in manifestazioni culturali o nei contatti con enti ed autorità. Egli, inoltre, collabora con i responsabili di spiaggia e sportivo alla programmazione delle attività ricreative dell’associazione.

Parte VI : delle Cariche Sociali : Revisori dei Conti

Art. 39
L’assemblea dei soci nomina, in occasione della elezione del C.D., 2 Revisori dei conti tra tutti i soci non facenti parte del C.D..

Art. 40
I Revisori dei conti hanno l’obbligo di controllare saltuariamente (almeno due volte all’anno), previo accordo col tesoriere, i registri contabili, controfirmandoli e dando, su richiesta, relazione annuale di questo operato all’assemblea dei soci, alla quale spetta l’approvazione del bilancio.

Art. 41
I Revisori dei conti durano in carica un anno ed hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del C.D. , senza diritto di voto.

Parte VII : delle Cariche Sociali : Commissione Elettorale

Art. 42
E’ composta da 5 soci con diritto di voto e viene eletta nell’ultima assemblea dell’anno sociale.

Art. 43
Essa entra in carica allo scadere del mandato conferito al C.D. ( 31 Dicembre) e provvede a :
– nominare un presidente tra i suoi membri;
– sbrigare gli affari correnti;
– indire entro la fine di Dicembre le votazioni per l’elezione del nuovo C.D.;
– presenziare alle elezioni, che si svolgeranno secondo i criteri fissati dal regolamento, effettuare gli scrutini e rendere noto il risultato ai soci.
Nell’espletamento delle sue funzioni la C.E. ha diritto di ricevere assistenza dal C.D..

Art. 44
Qualora l’Assemblea Generale emetta specifica delibera in tal senso, il C.D. può svolgere l’incarico di Commissione Elettorale: viene in tal caso a decadere quanto stabilito nell’ultimo capoverso dell’art. 43.

Parte VIII : dell’Attività Agonistica e varie

Art. 45
I soci partecipano all’attività agonistica con il colori sociali che sono azzurro e granata.

Art. 46
I trofei non individuali vinti dai soci partecipanti ad attività agonistiche sono di proprietà dell’associazione. I soci che intendono partecipare a gare debbono darne comunicazione immediata al Responsabile sportivo, accordandosi con lo stesso circa la partecipazione. Il responsabile sportivo conferirà con il C.D. solo se i finanziamenti per le varie gare superino i preventivi di spesa fissati per il settore di sua competenza.

Art. 47
Non possono partecipare ad attività sportive con i colori sociali i soci nei confronti dei quali siano in corso provvedimenti disciplinari.

Art. 48
L’associazione organizza ed agevola la partecipazione a corsi di aggiornamento sportivo , didattici e tecnici, ai quali potranno accedere soci e familiari secondo le modalità stabilite di volta in volta dal C.D..

Parte IX : delle Disposizioni Finali

Art. 49
Lo Statuto sociale verrà integrato da un regolamento operativo approvato dall’Assemblea Generale dei soci.

Art. 50
Per quanto non contemplato nel presente Statuto in materia di rapporti sia tra soci sia tra soci e persone estranee all’associazione, vale quanto stabilito dai codici di Diritto Civile e Penale della Repubblica Italiana.

Art. 51
L’Assemblea Generale dei soci approva il presente documento nella riunione tenutasi a Sori in data 1° Settembre 1972, per cui lo stesso entra in vigore a partire dalla stessa data come Statuto dell’associazione AMICI DEL MARE.

Statuto composto da n. 51 Articoli

Approvato in Assemblea Generale del 21.06.98