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Sori 01.01.1995
Aggiornamenti: 30/11/1997
01/01/2002
12/11/2003
11/01/2004
31/10/2007
07/11/2011
05/03/2017
05/03/2019
02/04/2019
05/05/2025

INDICE
NORME GENERALI (pag. 3)
Beni dell’Associazione
Beni degli Associati
Disciplinare
Appendice A (pag. 5): Il Consiglio Direttivo
Appendice B(pag. 5): Posti Motore
Appendice C(pag. 6): Posti Pesca
Appendice D(pag. 7): Settore Sportivo
Appendice E(pag. 8) : Posti Barca
Appendice F (pag. 10): Barche e canoe sociali
Appendice G (pag. 11): Sede centrale via Genova
Appendice H (pag. 11): Regolamento uso freezer
Appendice I (pag. 12): Associati Familiari, Onorari, Tesserati Sportivi e Juniores Esterni
Appendice L (pag. 12): Tettoia
Appendice M (pag. 13): Cassette porta oggetti
Appendice N (pag 14): Frigoriferi
Modulistica: Associato Ordinario, Associato Famigliare, Junior Esterno, Tesserato Sportivo, Settore
Sportivo, Posto Barca, Posto Pesca, Posto Motore e Posto Esca.

NORME GENERALI
BENI DELL’ ASSOCIAZIONE
Locali:
– Sede ponente (zona asta della bandiera) deposito attrezzature sociali – frigo per
esigenze giornaliere, lavandino;
– Sede centrale (via Genova) segreteria, magazzino per deposito attrezzature sociali,
bagni, docce, freezer per esche;
– Zona levante: Box 1 (Compressore, bombole subacquea, deposito attrezzature
subacquee per didattica e corsi); Box 2 (deposito motori); Box 3 (segreteria, magazzino
attrezzature sociali, distributori bevande e frigorifero); Box 4 (posti pesca); Box 5 (posti
pesca); Box 6 (posti pesca, posti motore, deposito attrezzatura settore sportivo,
magazzino per deposito attrezzature sociali); Box 7 (deposito attrezzature sociali);
Locale ad uso spogliatoio di fianco alla doccia di levante;
Docce dotate di pannello solare per acqua calda:
– 1 doccia situata nella concessione di ponente
– 1 doccia situata nella concessione di levante
Verricelli:
– 1 per alaggio barche concessione ponente
– 1 per alaggio barche concessine levante
Scaletti
Barche, Canoe Sociali ed attrezzature necessarie al loro utilizzo.
In generale tutti i beni di uso comune collocati all’interno delle concessioni dell’Associazione.
BENI DEGLI ASSOCIATI
Barche, motori, attrezzature da pesca ed in generale tutti gli strumenti necessari alle attività di pesca da
riva, da natante ed alle attività subacquee, di proprietà degli associati e depositate nelle zone
specificamente a loro riservate gratuitamente, ovvero previo assolvimento del pagamento del relativo
servizio.

DISCIPLINARE
Gli Associati sono tenuti al pagamento delle quote (sia quella per il mantenimento della qualifica di
Associato, sia quelle per la fruizione di servizi specifici quali il posto barca, il posto motore, il posto pesca,
il posto esca, l’iscrizione al Settore Sportivo ecc…) ed al massimo rispetto dei beni e delle strutture
dell’Associazione e degli altri associati. L’uso dei locali comporta il mantenimento dell’ordine e della
pulizia. Gli scaletti, dopo ogni uso, devono essere ritirati a distanza di sicurezza, sia per rispetto delle
norme della Capitaneria di Porto, che per precauzione contro possibili infortuni a terzi e contro rischi di
mareggiate. Dopo l’uso, barche e canoe sociali devono essere pulite e rimesse al posto assegnato,
riponendo le dotazioni nel locale apposito. Guasti e danni devono essere comunicati immediatamente alla
Segreteria. In caso di mareggiate occorre coadiuvare per la messa in sicurezza i beni dell’Associazione.
In caso di gravi violazioni delle norme statutarie e del presente regolamento, il Consiglio Direttivo
provvederà a richiamare l’associato inadempiente preliminarmente in forma orale e successivamente in
forma scritta; a seguito di gravi o reiterate mancanze il Consiglio Direttivo potrà provvedere, motivando
la specifica iniziativa, alla sospensione od alla revoca di un servizio sino alla cancellazione dal Registro
Associati con conseguente perdita della qualità di Associato.
Il mancato versamento delle quote entro la fine dell’anno solare comporta, dopo un avviso per morosità,
l’automatica perdita della qualità di Associato. Il pagamento con ritardo determina un aumento della
quota annuale del 20% che verrà applicato sulla quota ordinaria dell’anno successivo.
In caso di decesso ovvero di rinuncia di un Associato Ordinario potrà subentrare un associato famigliare
od un famigliare di primo grado senza versare alcuna quota, mantenendo gli stessi servizi ma perdendo
l’anzianità nell’Associazione, acquisendone una nuova. L’Associato dimissionario non potrà rientrare
nell’associazione in qualità di Associato famigliare.
Casi particolari di mancato pagamento o subentro saranno valutati dal Consiglio Direttivo.
L’accesso ai locali dell’associazione è vietato ai non Associati, i famigliari minorenni dovranno essere
accompagnati da un Associato maggiorenne.
Gli Associati Ordinari, Onorari, Junior Esterni e Tesserati Sportivi devono essere in regola con il
tesseramento Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).

APPENDICE A
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, si riunisce almeno una volta al mese.
Altre convocazioni possono aver luogo:
a) Per invito diretto del Presidente del Consiglio Direttivo.
b) proposta rivolta al Presidente da parte di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente fissa la data della convocazione del C.D., dandone comunicazione ai membri con un
preavviso di almeno 7 (sette) giorni, nelle bacheche dell’Associazione o tramite altri sistemi di
comunicazione, evidenziando l’ordine del giorno. Il verbale della riunione sarà redatto dal Segretario e
sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente.
APPENDICE B
POSTI MOTORE
Il posto motore viene assegnato all’Associato richiedente in relazione all’anzianità di presentazione della
domanda.
Per avere diritto all’assegnazione ed al mantenimento del posto motore è necessario:
A) essere in regola con il versamento della prescritta quota;
B) fare uso del posto acquisito con un motore funzionante, munito di libretto ed assicurazione in
corso di validità (copia del libretto e della polizza assicurativa devono essere forniti dall’Associato alla
Segreteria);
C) dimostrare interessamento e responsabilità al riguardo delle norme esposte e per le cose in
comune.
L’accesso al box ove è depositato il motore è consentito all’Associato assegnatario ed ai suoi Associati
famigliari.

All’interno dei locali deposito motori è vietato il deposito di carburante, batterie, l’uso di fiamme libere
ed i lavori di riparazione e manutenzione dei motori non devono intralciare il normale uso dei locali
stessi.
E’ consentito il deposito, in appositi contenitori che saranno forniti dall’Associazione e posizionati
direttamente al di sopra del posto motore assegnato, di razzi di segnalazione, non scaduti, e di altro
materiale non infiammabile.
E’ consentito il deposito di remi e dotazioni del natante nei limiti degli spazi riservati ad ogni Associato.
Tutte le attrezzature depositate, compreso il motore, devono riportare il numero di matricola
dell’Associato.
L’associato titolare di posto motore è tenuto all’iscrizione di socio ordinario alla Fipsas.
APPENDICE C
POSTI PESCA
Il posto pesca, concesso per il solo deposito di attrezzatura da pesca, viene assegnato all’Associato
richiedente in relazione all’anzianità di presentazione della domanda.
Agli originari 40 posti sono stati aggiunti nuovi 10 posti, di questi 2 sono riservati al deposito di
attrezzature dell’Associazione.
Gli assegnatari dei posti dovranno corrispondere una specifica quota annuale e versare 50 € a titolo di
caparra che verrà restituita al termine della concessione stessa.
L’accesso al box ove è situato il posto pesca è consentito all’Associato assegnatario ed ai suoi Associati
famigliari.
L’associato titolare di posto pesca è tenuto all’iscrizione di socio ordinario alla Fipsas.

APPENDICE D
SETTORE SPORTIVO
E’ costituito nell’ambito dell’Associazione un settore denominato ” Amici del Mare – Settore Sportivo”.
Gli intendimenti del Settore Sportivo sono la partecipazione a gare di pesca sportiva federali provinciali,
regionali, nazionali, l’esplorazione dei fondali marini e, ove è possibile, partecipare ad iniziative di
carattere ambientale e preventivo nei possibili processi inquinanti; il Settore Sportivo potrà decidere
eventuali partecipazioni a gare di orientamento o di altro tipo, attività culturale e sportivo.
Il Settore è una appendice dell’Associazione Amici del Mare e, come tale, tutti i suoi componenti sono
tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari associative.
All’interno del Consiglio Direttivo, come da Statuto, è nominato il Direttore Sportivo che assume la carica
di Responsabile del Settore Sportivo pertanto curerà la sicurezza e il coordinamento delle attività e la
gestione e manutenzione delle apposite strutture.
Ogni associato, interessato a svolgere l’attività del Settore Sportivo, può far domanda di ammissione al
Responsabile di riferimento (Responsabile attività subacquee o Responsabile attività pesca sportiva) che
insieme al Direttore Sportivo determinerà le condizioni (esempio: Certificato medico, brevetti e
attestazioni sportive conseguite…) ed i tempi d’ammissione, informando il Consiglio Direttivo.
L’uso delle bombole per autorespiratori è riservato agli Associati in possesso di idoneo brevetto che deve
essere consegnato al Direttore Sportivo.
L’uso del compressore è riservato ad appartenenti al Settore Sportivo dotati di apposita abilitazione.
Le bombole per autorespiratori dovranno avere il certificato di collaudo in regola; copia del certificato
deve essere conservato in Segreteria.
Ogni associato sportivo è responsabile dell’attrezzatura personale utilizzata durante le attività.
Gli appartenenti al Settore Sportivo dovranno versare una quota annuale a copertura della gestione,
manutenzione e utilizzo degli spazi riservati al Settore per deposito attrezzatura.

APPENDICE E
POSTI BARCA
Le aree a concessione demaniale sono a disposizione degli Associati che svolgono attività di pesca
sportiva, attività subacquee e attività di divulgazione della educazione intesa alla salvaguardia del
patrimonio ittico e naturale del mare, perseguendo ai sensi dell’art. 1 dello Statuto societario, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In dette aree possono sostare solo natanti di proprietà degli
Associati Ordinari e dell’Associazione.
Il posto barca, concesso per il solo deposito di natanti, viene assegnato all’Associato richiedente in
relazione all’anzianità di presentazione della domanda.
E’ espressamente esclusa la possibilità di utilizzare il posto barca per depositare canoe.
E’ prevista la possibilità di utilizzare come natante un gommone, con preavviso al Direttivo che dovrà
avvallarne la domanda. In questo caso, la posizione specifica del posto barca verrà individuata dal
Consiglio Direttivo.
Ogni Associato Ordinario può avere nelle aree in concessione un solo natante, che dovrà essere collocato
nell’area assegnata entro un anno dall’assegnazione stessa apponendo nella murata di prua a destra il
numero assegnato fornito dalla segreteria.
Non possono essere ammessi natanti di lunghezza superiore a metri 4,00 fuoritutto, compatibilmente con
il posto assegnato, salvo quelli già in loco alla data di approvazione del presente Regolamento. Il Consiglio
Direttivo, previa specifica richiesta, può ammettere natanti di lunghezza sino a metri 4,20 purché non
siano da ostacolo alla movimentazione delle altre barche.
Il natante che viene sostituito deve necessariamente rientrare nelle misure precisate nel punto
precedente. Se un associato cambia natante, il nuovo deve poter essere locato nello stesso posto, senza
superare i limiti assegnati ed i confini della concessione. Lo stesso principio vale per i cambi di posto
barca.
I Posti Barca nuovi e quelli già assegnati vengono riassegnati ovvero revocati annualmente dal Consiglio
Direttivo, con apposito Verbale, tenendo presente la divisione delle aree in Levante e Ponente, l’anzianità
di iscrizione all’Associazione, le attività svolte durante l’anno precedente e l’utilizzo dei singoli natanti da
parte dei proprietari.
L’Associato deve utilizzare un carrello per il deposito della barca per una facile rimozione in caso di
mareggiate od il rifacimento della zona di concessione.
L’associato, nel periodo estivo (Maggio-Settembre) deve rispettare rigorosamente la sistemazione
logistica dei natanti e si impegna a non far sostare i natanti fuori dalle aree in concessione.
L’Associato deve sempre lasciare libere le aree di passaggio; questo vale anche per le aree fuori dalla
Concessione, onde non ostruire le vie di fuga in caso di mareggiata.
E’ vietato l’uso dei verricelli ai minori di anni 16; i non iscritti coadiuvando l’Associato all’alaggio
dell’imbarcazione non potranno utilizzare attrezzatura sociale.
In caso di mareggiate ha l’assegnatario del posto barca ha il dovere di intervenire per prendersi cura della
propria imbarcazione.
I natanti, rimossi dal proprio posteggio a causa di eventi meteo-marini (mareggiate), devono essere
riportati al posteggio originario entro due giorni dalla fine della mareggiata.
L’Associato deve tenere la propria imbarcazione in ordine, pulita ed in grado di prendere il mare e non
deve appesantirla, sia per facilitarne la rimozione che per motivi di sicurezza; deve provvedere, inoltre,
alla pulizia del proprio Posto Barca. Le Imbarcazioni dovranno essere dotate di un telo di color bianco
crema.
Dopo l’uso (sia per l’uscita in mare che per il ritorno) il verricello deve essere chiuso con il cavo riavvolto
e gli scaletti ritirati lontano dalla battigia, in posizione sicura.
Tutte i natanti di proprietà degli associati depositati presso posti barca dell’associazione dovranno
partecipare ogni anno ad almeno un’attività di interesse associativo.
Il proprietario, nel caso in cui non utilizzasse direttamente il natante ma lo mettesse a disposizione, dovrà
accertarsi che lo stesso sia dotato delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista
(può trattarsi di una gara di pesca o di altra attività riconosciuta dalla Federazione).
La mancata partecipazione farà decadere il diritto al posto barca assegnato.
L’associato titolare di posto barca è tenuto all’iscrizione di socio ordinario alla Fipsas.
L’elenco dei possessori di barca con relativo numero identificativo del natante verrà depositato presso
l’ufficio della polizia municipale di Sori per esigenze istituzionali relative alla viabilità e all’occupazione
suolo pubblico, conseguenti ad eventi climatici (mareggiate).

APPENDICE F
BARCHE E CANOE SOCIALI
L’uso delle barche e canoe sociali è consentito nel rispetto delle normative vigenti relative alla pesca
sportiva consentita e al codice della navigazione.
L’Associato si assume ogni tipo di responsabilità, derivanti dall’uso improprio delle barche o canoe sociali
utilizzate.
Sono a disposizione degli Associati barche sociali con remi, dotate di salvagente anulare, sassola e
ancorotto, e canoe sociali con pagaia. Le barche sociali sono identificate tramite Lettere mentre le canoe
sociali sono identificate mediante Numeri.
Le barche sociali, per la loro lunghezza, non possono trasportare più di 3 persone; fanno eccezione le
barche di 4 metri di lunghezza che ne possono portare 4.
Nell’uso delle barche sociali, gli associati senza proprie imbarcazioni hanno la precedenza sugli associati
dotati di propri natanti.
Possono usufruire delle barche e delle canoe sociali gli associati maggiori di 14 anni i cui genitori abbiano
presentato apposita manleva.
L’uso delle canoe è consentito per un massimo di 3 ore, solo dall’alba al tramonto. Dopo l’uso, la canoa
deve essere pulita e rimessa sulla struttura, assicurandola con il lucchetto.
Nelle giornate festive e nei sabati, l’uso delle barche sociali può essere limitato dal CD, alla sola mezza
giornata. Dopo l’uso, la barca e le attrezzature devono essere pulite e sistemate nel posto assegnato e
devono essere ritirati gli scaletti di alaggio.
L’Associato che intende usare un proprio motore marino su una barca sociale deve depositare presso la
sede di “levante” una fotocopia del libretto e dell’assicurazione del motore, a prescindere dalla potenza
del motore.
Durante il varo e l’alaggio delle barche e canoe sociali è obbligatorio l’uso degli scaletti.
Nel periodo invernale gli scaletti devono essere sempre riposti alla base del verricello; nel periodo estivo
gli ultimi tre scaletti, dopo ogni entrata/uscita in mare, devono essere ritirati. Dopo le ore 18 gli scaletti
devono essere messi in sicurezza, all’altezza dei paletti che delimitano la concessione.
L’utilizzo di un natante o di una canoa sociale deve essere comunicato dall’Associato all’Associazione
mediante messaggio SMS o Whatsapp al numero dell’associazione (329/8941072). In tale messaggio
occorre indicare:

– nome e cognome associato
– numero di matricola associato
– identificativo del natante (lettera) o della canoa (numero)
– orario di partenza
Al ritorno dall’uscita in mare, l’Associato dovrà inviare un secondo messaggio indicante l’orario di rientro.
APPENDICE G
Servizi Centrale di via Genova
L’accesso ai locali di via Genova e l’uso dei servizi é consentito agli Associati ed ai loro familiari inseriti
nell’apposito “Elenco Associati Familiari”.
Agli Associati é affidata un chiave di accesso; a richiesta, potrà essere consegnata una ulteriore chiave per
uso dei familiari iscritti, versando una cifra pari al prezzo di costo di detta chiave; l’eventuale smarrimento
di chiavi dovrà essere tempestivamente comunicato e potranno essere rimpiazzate a prezzo di costo.
La pulizia dei locali é affidata principalmente al buon uso da parte degli Associati.
L’uso delle docce calde é regolato da apposite gettoniere.
APPENDICE H
REGOLAMENTO USO FREEZER (posti esche)
Il posto esca, concesso per il solo deposito di esche, viene assegnato all’Associato richiedente in relazione
all’anzianità di presentazione della domanda.
Le esche possono essere conservate solo negli appositi contenitori messi a disposizione dall’Associazione.
Ogni utente del freezer ha a disposizione un contenitore contrassegnato con il nome.
E’ possibile occupare, per un tempo limitato e previo avviso, ulteriore spazio, che di regola è a
disposizione dell’Associazione, utilizzando contenitori ermetici, contrassegnati con il nome.
Involucri non idonei (sacchetti di plastica,cassette…) ritrovati all’interno del freezer saranno eliminati.
Una volta all’anno, nel mese di Gennaio, il freezer dovrà essere svuotato dagli utilizzatori ed il Consiglio
Direttivo provvederà allo sbrinamento ed alla pulizia.

APPENDICE I
ASSOCIATI FAMILIARI, ONORARI, Tesserati Sportivi, Juniores Esterni
Gli Associati Ordinari ed Onorari devono presentare apposita domanda per ottenere l’iscrizione di un
proprio familiare nell’”Elenco Associati Familiari”.
Potranno essere Associati Familiari i seguenti appartenenti al “nucleo familiare” dell’Associato Ordinario
o Onorario: coniuge, compagno o compagna, figli fino al compimento dei 26 anni.
L’associato familiare non acquisisce anzianità nell’associazione.
I figli, associati familiari, sino al compimento del dodicesimo anno d’età non versano alcuna quota. Negli
altri casi verseranno la quota prevista dal Consiglio Direttivo.
Lo stato di Socio Onorario si intende ad personam e non genera diritti per quanto riguarda le liste di
attesa per i servizi ed attrezzatura e per i famigliari. Il Socio Onorario è esentato dal pagamento della
quota ordinaria, versando quanto dovuto in relazione ai familiari od ai servizi richiesti.
I Tesserati Sportivi, accettata la relativa domanda di ammissione da parte del Direttore Sportivo e pagata
la quota associativa specifica per il tesseramento, potranno accedere alle aree di concessione
dell’Associazione ed utilizzare solamente le attrezzature specificamente dedicate al settore sportivo
richiesto. Potranno partecipare a tutte le attività dell’Associazione e, senza diritto di voto, alle assemblee
generali.
Gli Juniores Esterni sono i minori non associati, che, compiuto i 14 anni, chiedono di essere associati. La
domanda dovrà essere presentata dai genitori/tutori o gli esercenti la potestà genitoriale. Accettata la
domanda e pagata la quota associativa specifica, avranno gli stessi diritti degli Associati Ordinari. L’anno
successivo al compimento dei 18 anni diventano automaticamente Associati Ordinari con le agevolazioni
previste dallo Statuto (riduzione quota d’ingresso).
I Tesserati Sportivi che chiederanno di essere iscritti in qualità di Associati Ordinari, per i quali è previsto
uno specifico canale preferenziale, potranno usufruire delle stesse agevolazioni di ingresso previste per
gli Juniores Esterni.
APPENDICE L
TETTOIA
L’associato deve prenotare l’uso serale della tettoia sull’apposito stampato esposto in Segreteria levante
ed è responsabile verso l’Associazione del buon uso dello spazio sociale. Per l’uso diurno della tettoia non
è prevista alcuna possibilità di prenotazione.

E’ espressamente vietato l’utilizzo diurno della tettoia per l’organizzazione di feste (compleanni e simili).
L’associato deve poi provvedere al riordino ed alla pulizia, portando i rifiuti nel cassonetto posto ad uscita
spiaggia, con la raccomandazione di usare l’apposito cassonetti per la raccolta differenziata.
Gli Associati devono rispettare le Ordinanze Comunali in vigore relative alle limitazioni sull’accensione di
fuochi sulla spiaggia e di disturbo della quiete pubblica.
Il passaggio in cemento verso il vicino stabilimento balneare deve essere sempre lasciato libero.
APPENDICE M
Cassette porta oggetti
Sono a disposizione degli associati, nelle sedi di ponente e levante, cassette numerate porta oggetti.
Le cassette nella sede di ponente sono dotate di due chiavi numerate: la prima custodita nella cassaforte
dell’Associazione e la seconda a disposizione dell’associato; nella sede di levante le cassette sono dotate
di una chiusura che permette l’uso di un lucchetto (coloro che intendono usufruire della cassetta
dovranno premunirsi del lucchetto).
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione precisa:
– che i locali ove sono le cassette non sono controllati,
– che non risponde in alcun modo di quanto depositato dai soci.
L’uso delle cassette è per gli associati che fanno attività in mare e che non fruiscono di un Posto Pesca.
L’uso delle cassette è giornaliero.
Le cassette rimaste chiuse alla fine della giornata saranno aperte dal Consiglio Direttivo.

APPENDICE N
Frigoriferi
Sono a disposizione degli associati, nelle sedi di ponente e levante, due frigoriferi (uno a levante e uno a
ponente).
Tali frigoriferi sono dedicati ad un utilizzo giornaliero e non per depositare cibi e bevande per lungo
tempo.
E’ espressamente vietato il deposito di esche all’interno dei frigoriferi.

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Allegato “B” all’Atto N. 4546 Rep. N. 3751 Racc.
A.S.D. AMICI DEL MARE
SORI
Iscritta nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato presso la
Regione Liguria al Numero 1407
STATUTO SOCIALE
Sori, 3 Febbraio 2024
Prima stesura settembre 1972
con modifiche apportate dall’Assemblea Generale del 9 Marzo 1997
con modifiche apportate dall’Assemblea Generale del 21 Giugno 1998
con modifiche apportate dall’Assemblea Straodinaria del 13 Gennaio 2019
con modifiche apportate dall’Assemblea Straordinaria del 3 Febbraio 2024
Parte I : dell’ Associazione
Art. 1
E’ costituita in Sori, ai sensi dell’ art. 14 e seg. del Codice Civile un’Associazione
denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL MARE, in
breve A.S.D. (d’ora in poi “Associazione”), con sede in Sori (GE) via Genova 1.
La variazione dell’indirizzo, purchè nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal
Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica allo Statuto.
L’A.S.D. Amici del Mare è già stata riconosciuta come Associazione con personalità
giuridica privata ai sensi dell’art. 6 co. 1 punto b) D. Lgs. 36/2021 ed è stata iscritta nel
Registro apposito presso la Regione Liguria al numero 1407.
L’Associazione è stata costituita con lo scopo di svolgere in via stabile e principale,
prevalentemente in favore dei propri associati, attività sportive dilettantistiche, quali la
pesca sportiva, le attività subacque e, più in generale, tutte le attività sportive riconosciute
dalla F.I.P.S.A.S. compresa l’attività didattica, di divulgazione della educazione intesa alla
salvaguardia del litorale e del patrimonio ittico e naturale del mare, di organizzare
manifestazioni culturali e sportive dilettantistiche, di prestare servizi agli associati,
perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 36/2021,
ottempera a quanto stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. 36/2021, ottemperando ai regolamenti
ed alle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive del Dipartimento Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ facoltà dell’Associazione, nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs 36/2021 e dalla
normativa di attuazione, svolgere attività secondarie e strumentali, purché connesse ai fini
istituzionali, come beach volley e altri tornei ludici a scopo benefico, offrire agli associati
l’uso gratuito di canoe e natanti sociali per l’esercizio sportivo.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 39/2021, si impegna a garantire la piena
attuazione dei provvedimenti e delle disposizioni del CONI e/o delle Federazioni emanati a
presidio della tutela dei minori, della prevenzione delle molestie, della violenza di genere
e di ogni altra condizione di discriminazione.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, dovrà trasmettere in via telematica,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante -F.I.P.S.A.S.-
reltivo all’aggiornamento dei dati degli amministratori in carica e eventuali altre modifiche
intervenute nell’anno precedente.
L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Liguria.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2
L’Associazione Amici Del Mare determinata nei suoi criteri ispiratori è democratica, laica,
apolitica, autonoma e non ha scopo di lucro.
Tutte le norme sull’ordinamento interno dell’Associazione sono ispirate ai principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività
delle cariche sociali.
Art. 3
L’Associazione è affiliata alla FIPSAS ( Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacque). Ha l’obbligo di uniformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli
statuti e ai regolamenti della F.I.P.S.A.S..
Art. 4
Il giorno 25 Aprile 1971 è considerato data di fondazione dell’Associazione.
Art. 5
L’anno sociale inizia il I° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
Parte II : degli Associati
Art. 6
L’Associazione è composta da associati e da tesserati.
Gli associati si dividono in : fondatore, onorario, ordinario, familiare, junior esterno.
I tesserati sono: -associati che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e
possono essere: atleti, dirigenti sociali, giudici/arbitri, tecnici, istruttori ed altri;- non associati (art.11 Statuto), tesserati alle Federazioni o Enti a cui l’associazione è
affiliata e che possono essere: atleti, giudici/arbitri, tecnici ed istruttori.
Art. 7
L’appartenenza degli Associati alle varie categorie è attribuita secondo i seguenti criteri :
-Fondatori : associati che hanno aderito all’Associazione in data anteriore al 25.4.71;-Onorari: coloro che si sono distinti per prestazioni straordinarie in favore
dell’Associazione;-Ordinari: associati che paghino la quota associativa e la quota di iscrizione, stabilite dal
Consiglio Direttivo (di seguito C.D.);-Familiari: associati facenti parte del nucleo familiare che paghino unicamente la relativa
quota associativa stabilita dal C.D., senza obbligo della quota di iscrizione, e che possano
usufruire dei beni e delle attrezzature dell’Associazione.
Al compimento del 18° anno i figli possono diventare, presentando apposita domanda,
associati Ordinari versando la relativa quota annuale ed il 40% della quota di iscrizione.
Tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri.
In caso di dimissioni o di morte dell’Associato fondatore o ordinario, un familiare potrà
subentrare senza versamento della quota di iscrizione. In tal caso l’anzianità dell’Associato
decorre dal momento del subentro.-Associati juniores esterni: associati di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 14 anni che
paghino la relativa quota sociale, stabilita dal C.D. Nell’anno sociale successivo a quello in
cui essi compiono 18 anni, diventano automaticamente associati ordinari, con l’obbligo di
pagare la quota di questa categoria e di versare una quota di iscrizione, agevolata secondo i
seguenti criteri :
per gli iscritti da 4 anni = 40 % della quota di iscrizione stabilita
per gli iscritti da 3 anni = 50 % della quota di iscrizione stabilita
per gli iscritti da 2 anni = 60 % della quota di iscrizione stabilita.
La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata considerando le capacità,
inclinazioni e aspirazioni del minore, e può essere presentata da ciascun genitore nel rispetto
della responsabilità genitoriale. I genitori di questi Juniores possono esercitare il diritto di
rappresentanza nelle Assemblee in nome dei loro figli. Il C.D.è garante dei diritti dei minori e
stabilisce le formalità della rappresentanza.
Le quote, o contributi associativi, fissate annualmente, sono intrasmissibili, ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art. 8
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione devono presentare apposita domanda
e devono essere presentati da due Associati. Con la sottoscrizione della domanda
l’associato accetta che i dati personali siano comunicati agli organismi delegati al
riconoscimento ed alla certificazione delle attività dell’Associazione.
E’ obbligatorio per i minori di età il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, come da
art. 7.
Sulla domanda di ammissione decide il C.D., secondo le modalità stabilite dall’Assemblea
Generale e tenendo conto degli eventuali pareri contrari formulati per iscritto da altri
Associati.
Art. 9
Le attività politiche a fini di lucro e ogni genere di faziosità sono motivo di esclusione
dall’Associazione in quanto in contrasto con l’art. 2.
La distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione non é ammessa. Gli Associati
non possono trarre in alcun modo benefici patrimoniali nell’ambito associativo.
Evenuali avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria,
all’arricchimento delle strutture o all’incremento del proprio patrimonio.
Art. 10
Tutti gli Associati hanno diritto di usufruire delle agevolazioni e dei beni sociali che
l’Associazione riserva ai propri iscritti, come natanti sociali, docce, spogliatoio, bagno,
frigorifero, spazi e strutture varie sociali.
Art. 11
Terze persone non asssociate possono prendere parte ad attività specifiche (sportive e
culturali) purché presentate da un Associato ed accettate dal C.D..
Art. 12
Gli Associati hanno l’obbligo di :
a) versare la quota associativa annuale e le altre quote relative ai particolari servizi che si
usufruiscono, come deposito motori e attrezzi pesca, area sosta natanti, uso del freezer
esche, uso attrezzature per l’attività subacquea, entro la data stabilita dall’Assemblea
Generale;
b) collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, a tutte le attività dell’Associazione;
c) uniformarsi alle delibere degli organi ufficiali dell’Associazione;
d) rispettare le norme dello Statuto, nonché dei regolamenti interni.
Gli Associati che contravvengono le sopracitate disposizioni possono essere, con delibera
motivata ed approvata dal C.D., sospesi da ogni attività o espulsi.
Il mancato versamento delle quote entro la fine dell’anno comporta automaticamente, dopo
un avviso di morosità, la perdita della qualità di Associato, salvo particolari casi valutati
dal C.D..
Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 13
Gli Associati colpiti da provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo possono,
entro il termine inderogabile di 30 giorni, appellarsi al Consiglio degli Anziani (di seguito
C.d.A.).
E’ fatta salva la facoltà per l’Associato escluso di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 24 c.c..
Art. 14
Tutti gli Associati che siano in regola con le disposizioni dell’art.12 del presente Statuto, ad
eccezione degli associati minorenni, hanno diritto di voto: in particolare per l’approvazione
e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per
l’approvazione del rendiconto annuale.
Per il voto dei minori “esterni” vale quanto espresso nell’art.7.
Sono ammesse cinque deleghe che vanno riferite a a singole Assemblee purchè rilasciate
per iscritto nei confronti di un altro Associato.
Parte III : delle Assemblee e dei Beni dell’Associazione
Art. 15
Gli organi sociali sono: l’Assemblea Generale degli Associati, il Presidente, il Consiglio
Direttivo, il Consiglio degli Anziani, i Revisori dei Conti.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Art. 16
L’Assemblea Generale discute e delibera su: statuto, relazioni, rendiconti, situazioni e
previsioni presentate dagli organi direttivi, attività dell’Associazione presenti e future,
proposte presentate al C.D., da associati o gruppi di associati.
L’Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione;
quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le
deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o
dissenzienti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del C.D..
La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta al C.D. con istanza motivata da parte
di almeno un decimo degli Associati.
L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straodinarie.
Le Assemblee sono Presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente o da persona legittimamente intervenuta all’Assemblea e designata dalla
maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario il quale redige il verbale dei lavori dell’Assemblea.
L’assistenza del segretario non è necessaria qualora il verbale dell’Assemblea sia redatto da
un notaio.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, con le formalità
ritenute più idonee dal C.D..
Art. 17
Il Presidente convoca l’Assemblea degli Associati almeno una volta all’anno, alla fine
dell’anno sociale, mediante manifesto affisso alle bacheche sociali e con avvisi personali
ordinari. La convocazione delle Assemblee deve avvenire almeno venti giorni prima della
data stabilita, fissando luogo, data, ora e ordine del giorno.
Art. 18
L’Assemblea Generale degli Associati è valida in prima convocazione se sono presenti la
metà più uno degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, almeno
ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 19
Possono essere convocate dal Presidente anche Assemblee Straordinarie, oltre le Ordinarie:- su proposta del C.d.A. ;- su proposta del C.D.;- su richiesta di almeno un decimo degli Associati inoltrata prima al C.D. e, in tal caso, la
convocazione è atto dovuto.
Per la convocazione valgono le norme stabilite all’art. 16 del presente Statuto.
L’Assemblea straodinaria convocata per deliberare modifiche dello Statuto è validamente
costituita, in prima convocazione, quando sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda
convocazione l’Assemblea straodinaria è validamente costituita qualunque sia il numero
dei presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
E’ ammesso l’uso delle deleghe di cui all’art. 14.
La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.
Art. 20
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo dall’Assemblea Generale degli
Associati con voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto a soli fini
sportivi ai sensi della normativa vigente.
Art. 21
E’ obbligatoria la redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico finanziario.
Il Tesoriere ed il Presidente redigono il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione
da sottoporre al controllo dei Revisori, prima di essere presentato all’Assemblea annuale
per l’approvazione.
Il bilancio consuntivo deve essere chiaro, veritiero. trasparente e corretto, rappresentando
la situazione patrimoniale ed economica finanziaria. In occasione dell’Assemblea, che deve
avere all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, una copia di detto bilancio deve
essere messa a disposizione dei presenti e il Teseriere deve fornire, ove richiesto,
delucidazioni in merito alle singole voci.
Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in in caso di mancata approvazione
del bilancio. In questo caso vale quanto disposto all’art. 30.
Art. 22
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:- dai conferimenti patrimoniali degli Associati;- dalle varie strutture di cui l’Associazione si è dotata per l’attività associativa prevista
dallo Statuto;- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;- dalle elargizioni, lasciti o donazioni in beni mobili ed immobili disposti da enti o privati
con espressa destinazione ad incrementarlo;- dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che, il Consiglio Direttivo, con
propria deliberazione disponga di destinare all’incremento del patrimonio.
Art. 23
E’ costituito, a garanzia dei terzi, il Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima
di € 10.000 in denaro. Tale fondo deve risultare espressamente nel rendiconto e non è
utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo, corrispondente
almeno al 30% dell’importo, costituisce il Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e
vincolato.
Art. 24
Per le attività rtelative al funzionamento dell’Associazione, è costituito il Fondo di gestione
in cui confluiscono i redditi del patrimonio, le varie quote associative, le sovvenzioni,
eventuali contributi o donazioni.
Parte IV : del Consiglio degli Anziani
Art. 25
Il C.D.A. è composto da cinque membri, eletti tra le seguenti categorie di Associati.- Associati fondatori, – Associati che abbiano ricoperto la carica di Presidente,- Associati ordinari iscritti da almeno cinque anni.
Il C.D.A. rimane in carica tre anni.
Art. 26
Le cariche associative previste all’interno del C.d.A. sono quelle di presidente,
vicepresidente e tre consiglieri. Essi vengono eletti nell’ambito dell’Assemblea degli
Anziani , che coincide con l’Assemblea Generale annuale degli Associati. Qualora ne sia
richiesta la presenza alle riunioni del C.D., il presidente del C.d.A. (o in sua vece il
vicepresidente) ha diritto di voto.
Art. 27
Il C.d.A. giudica in sede di appello, rispetto al C.D., su tutte le controversie che potessero
sorgere nell’Associazione e risolve ogni questione interpretativa dello Statuto e del
Regolamento interno.
Art. 28
Il C.d.A. può censurare il C.D. ed in caso di contrasto proporre al presidente del C.D.
stesso la convocazione dell’Assemblea Generale per ogni ulteriore delibera. Il presidente
del C.D. ha in questo caso l’obbligo di convocare l’Assemblea Generale.
Alle riunioni del C.d.A. partecipa con diritto di voto il presidente del C.D. e, senza tale
diritto, il Segretario. Il C.d.A. non è obbligato a redigere verbale delle sue riunioni.
Parte V : del Consiglio Direttivo
Art.29
Possono far parte del C.D. tutti gli Associati con diritto di voto, come stabilito nell’art. 14
del presente Statuto.
Art. 30
I membri del C.D. sono eletti direttamente dall’Assemblea Generale degli Associati,
secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento interno, e durano in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno otto membri, fino ad un massimo di quindici
eletti. E’ facoltà del C.D. cooptare, in casi motivati, fino a due nuovi componenti che
restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Il C.D. si considera decaduto qualora per dimissioni o per altra qualsiasi causa venga a
perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento deve essere
convocata immediatamente l’Assemblea Generale per la nomina del nuovo C.D..
Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dai Revisori
dei Conti o dal C.D. decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo
Consiglio Direttivo.
Art. 31
Il C.D., nella prima riunione dopo l’entrata in carica, stabilisce le cariche associative. Esse
sono: Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, Vicepresidente,
Segretario, Tesoriere, Direttore delle attività sportive edidattiche, Responsabile delle
attività di spiaggia, nonché altre cariche che si ritenesse utile istituire.
Il Direttore delle attività sportive e didattiche è responsabile della protezione dei minori che
svolgono attività sportive.
E’ fatto divieto ai membri del C.D. di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o
Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva
Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal
CONI.
Art. 32
Il C.D. organizza e coordina tutte le attività dell’Associazione, ne amministra il patrimonio,
redige o modifica i Regolamenti interni, vigila che sia rispettata l’applicazione dello Statuto
e dei Regolamenti, decide in merito a controversie tra associati, tutela i diritti e gli interessi
dell’Associazione e dei suoi associati.
Art. 33
Il C.D. si riunisce una volta al mese, salvo comprovati casi di impossibilità. Qualsiasi
membro del C.D. che non intervenga a più di tre riunioni senza giustificarne
tempestivamente i motivi, o che non assolva con serietà ed impegno gli incarichi affidatigli
o anche che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non sia in grado di svolgere le
proprie mansioni per un periodo superiore a quattro mesi, può essere esonerato dalla carica
per decisione dei restanti consiglieri.
Art. 34
Perché le riunioni del C.D. siano valide a tutti gli effetti occorre che :- le stesse siano convocate a norma di Regolamento interno,- vi prendano parte almeno la metà più uno dei consiglieri,- venga redatto e firmato il relativo verbale.
Art. 35
Il Presidente del C.D. rappresenta l’Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che
impegnano la stessa, presiede e dirige le Assemblee Generali e le sedute del C.D. ed è il
legale rappresentante dell’Associazione stessa.
Art. 36
Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario redige i verbali delle assemblee degli Associati e del C.D. e si occupa della
corrispondenza ordinaria.
Il Tesoriere cura l’incasso delle quote associative, tiene aggiornati i libri contabili, redige
rendiconti economico-finanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte
degli organi statutari, amministra i fondi. Il VicePresidente, il Tesoriere e il Segretario
possono rappretentare l’Associazione negli atti presso terzi.
Il Direttore delle Attività Sportive e didattiche coordina le attività agonistiche e la gestione
dei rapporti fra società, rappresentando l’Associazione, ed è responsabile del materiale di
questa sezione.
Al Responsabile di Spiaggia è affidata l’organizzazione della porzione di spiaggia destinata
per consuetudine alle barche degli Associati ed a quelle sociali; cura l’installazione, la
manutenzione e l’esercizio delle attrezzature sociali e può delegare una o più persone di sua
fiducia in queste attività.
I Responsabili devono stimolare ed indirizzare l’interesse degli Associati sui problemi
inerenti il mare, la sua fauna e l’inquinamento, sia curando l’esistenza in sede di
informazioni bibliografiche pertinenti al settore, sia rappresentando l’Associazione in
manifestazioni culturali o nei contatti con enti ed autorità.
Parte VI : dei Revisori dei Conti
Art. 37
L’Assemblea degli Associati nomina, in occasione della elezione del C.D., tre Revisori dei
conti tra tutti gli Associati non facenti parte del C.D..
Art. 38
I Revisori dei conti hanno l’obbligo di controllare, previo accordo col Tesoriere, i registri
contabili, controfirmandoli e dando, su richiesta, relazione annuale di questo operato
all’Assemblea degli Associati, alla quale spetta l’approvazione del rendiconto.
Art. 39
I Revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno la facoltà di partecipare alle riunioni
del C.D., senza diritto di voto.
Parte VII : della Commissione Elettorale
Art. 40
E’ composta da 5 Associati con diritto di voto e viene eletta nell’ultima Assemblea
dell’anno sociale.
Art. 41
Essa entra in carica allo scadere del mandato conferito al C.D. (31 Dicembre) e provvede a:- nominare un presidente tra i suoi membri;- presenziare alle elezioni; -effettuare gli scrutini e rendere noto il risultato agli Associati.
Nell’espletamento delle sue funzioni la Commissione Elettorale ha diritto di ricevere
assistenza dal C.D..
Art. 42
Qualora l’Assemblea Generale emetta specifica delibera in tal senso, il C.D. in carica può
svolgere l’incarico di Commissione Elettorale: viene in tal caso a decadere quanto stabilito
negli artt. 39 e 40.
Parte VIII : dell’Attività Agonistica e varie
Art. 43
Gli Associati partecipano all’attività agonistica con il colori sociali che sono azzurro e
granata.
Art. 44
I trofei non individuali vinti dagli Associati partecipanti ad attività agonistiche sono di
proprietà dell’Associazione. Coloro che intendono partecipare a gare debbono darne
comunicazione immediata al Responsabile sportivo, accordandosi con lo stesso circa la
partecipazione. Il Responsabile sportivo conferirà con il C.D. solo se i finanziamenti per le
varie gare superino i preventivi di spesa fissati per il settore di sua competenza.
Art. 45
Non possono partecipare ad attività sportive con i colori sociali gli Associati nei confronti
dei quali siano in corso provvedimenti disciplinari.
Art. 46
L’Associazione organizza ed agevola la partecipazione a corsi di aggiornamento sportivo,
didattici e tecnici, ai quali potranno accedere gli Associati secondo le modalità stabilite di
volta in volta dal C.D..
Parte IX : delle Disposizioni Finali
Art. 47
Lo Statuto sociale è integrato da un Regolamento operativo curato e redatto dal C.D., come
previsto dall’art. 32.
Art. 48
Per quanto non contemplato nel presente Statuto in materia di rapporti sia tra Associati sia
tra Associati e persone estranee all’Associazione, vale quanto stabilito dai codici di Diritto
Civile e Penale della Repubblica Italiana e dalle disposizioni di legge vigenti di settore.
Art. 49
Le modifiche statutarie, conformi ai dettami previsti dai Decreti Legislativi n. 36/2021,
39/2021 e 120/2023, saranno sottoposte ad approvazione delle Autorità Governative
competenti in materia di Registro delle Persone Giuridiche.

Statuto composto da n. 49 articoli ed approvato nell’Assemblea Straordinaria del 3
febbraio 2024
F.to Fabio Patella
F.to Claudio Priori Notaio